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La Legge di bilancio per l’anno 2024 (art. 1, co. 94, della Legge n. 213/2023) ha introdotto una nuova limitazione alla compensazione dei crediti d’imposta nel Modello F24, la quale opera in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, di importo superiore a 100.000 euro.

In particolare, il nuovo co. 49-quinquies dell’art. 37 del DL n. 223/2006 dispone che:  “In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.90 1° luglio 2024 nuovo divieto alla compensazione nel Modello F24” su Spreaker.

Divieto di compensazione

La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”. La previsione in commento entra in vigore a partire dal 1° luglio 2024. In assenza di precisazioni legislative e/o di prassi ne dovrebbe conseguire che il divieto di compensazione è operativo anche se la morosità del contribuente si è formata con debiti pregressi.

Ambito soggettivo

L’art. 37, co. 49-quinquies, del DL n. 223/2006, individua come destinatari del divieto di compensazione nel Modello F24 la totalità dei contribuenti. Stante l’ampiezza della nozione di “contribuente” deve, pertanto, ritenersi che sono ricompresi la generalità dei soggetti passivi, a prescindere dalla forma giuridica o dal fatto che essi esercitino o meno attività economiche, nonché i sostituti d’imposta, anch’essi destinatari di obblighi tributari diretti.

Ambito oggettivo

Sotto il profilo oggettivo, l’applicazione del divieto in parola richiede la compresenza dei seguenti requisiti:

  • presenza di somme iscritte a ruolo o di somme affidate all’agente della riscossione. Ne deriva che, sono incluse anche le partite derivanti da accertamenti esecutivi. Non rilevano, invece, gli importi accertati o contestati, ma non ancora trasmessi ad Agenzia delle entrate – Riscossione;
  • i debiti devono riferirsi a imposte erariali;
  • sotto l’aspetto quantitativo, il debito deve essere “complessivamente” maggiore di 100.000 euro, dovendo computare, ai fini della verifica di tale soglia, la totalità del debito tributario, e non la singola partita, comprensivo degli accessori;
  • il debito deve essere scaduto e non devono essere vigenti provvedimenti di sospensione.

Il fatto che debba trattarsi di somme per le quali i termini di pagamento siano scaduti lascia intendere che, in presenza di debiti oggetto di un piano di dilazione vigente, gli stessi non possono ritenersi scaduti e dunque non inibiscono la compensazione dei crediti d’imposta.

Aspetti procedurali

In presenza di tutti gli elementi suddetti opera il divieto di avvalersi della compensazione nel Modello F24, che vige fino alla “completa rimozione delle violazioni contestate”.

L’utilizzo della locuzione “completa rimozione” potrebbe lasciare trasparire la volontà di imporre l’integrale assolvimento del debito scaduto, senza che sia sufficiente versare un importo che consenta di rientrare nella nuova soglia di 100.000 euro.  Se tale interpretazione dovesse trovare conferma nei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, si giungerebbe alla conclusione che una volta che il contribuente abbia superato il tetto in esame, non vi sia alternativa alla totale estinzione della debitoria verso il Fisco.

Sanzioni

Per effetto del richiamo alle disposizioni di cui all’art. 37, co. 49-ter e 49-quater, DL n. 223/2006 – operato dall’art. 1, co. 94 della Legge n. 213/2023 – viene consentito all’Agenzia delle entrate, in via sostanzialmente discrezionale, di sospendere l’esecuzione di deleghe di versamento recanti compensazioni ritenute a rischio, quali ad esempio quelle afferenti alle entrate iscritte a ruolo.  In forza di tale disciplina, l’Agenzia delle entrate ha il potere di rifiutare i Modelli F24, con comunicazione inviata al contribuente entro 30 giorni. In tale eventualità, l’intero Modello F24 viene scartato dal sistema e il pagamento si ha per non eseguito.

La comunicazione di rigetto del modello da parte dell’Agenzia delle entrate deve contenere la comminazione della relativa sanzione.  Dovrebbe applicarsi il disposto dell’art. 13, co. 4, DLgs n. 471/1997, che punisce la compensazione irregolare con crediti esistenti con la sanzione del 30%.  Il contribuente, entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, può inviare osservazioni o chiarimenti, al fine di ottenere la revoca dello scarto del modello di pagamento. In alternativa, ovvero laddove si abbia timore di una risposta negativa dell’Agenzia ai chiarimenti forniti, il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute, ovviamente con le modalità ordinarie, sempre entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione del Fisco.

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