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Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Le riserve iscritte in questo conto sono riserve di capitale corrispondenti ai maggiori importi rispetto al valore nominale, richiesti ai soci in occasione di aumenti di capitale a pagamento.

In questo conto rientrano anche le differenze emergenti in sede di fusioni o di conferimenti o di conversioni di obbligazioni in azioni.

Il conto corrisponde alla voce A) II del passivo dello schema di Stato patrimoniale dell’art. 2424 Codice civile1.

Ai sensi dell’art. 2431 Codice civile non si può procedere alla distribuzione delle somme iscritte in questo conto finché la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430, Codice civile, ossia la quinta parte del capitale sociale.

Gli addebiti possono avvenire per l’utilizzo dei sovrapprezzi e cioè per:

—       imputazioni a capitale sociale

—       ripartizioni ai soci (tenendo conto della presunzione di cui all’art. 47 del TUIR)

—       utilizzi a copertura di perdite.

Fiscalmente i sovrapprezzi non sono soggetti a tassazione a carico della società o dei soci nelle ipotesi sopra indicate salvo che si considerino, per presunzione, distribuite le riserve di utili (art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9172).

Suddivisioni       In relazione a quanto sopra, si hanno le seguenti suddivisioni: 1010:   Riserva da sopraprezzo azioni o quote 1011:   Riserva da sopraprezzo di fusione 1012:   Riserva da sopraprezzo di conferimento 1013:   …

Vedi, nell’Appendice 2-Legislazione, il R.D. 16 marzo 1942, n. 262- Approvazione del testo del Codice civile. Il provvedimento citato è riportato nell’Appendice 2 – Legislazione.

 

1)       D sottoconto 1010 viene attivato allorché le azioni o le quote

vengono emesse ad un prezzo di emissione superiore al valore no

minale ed accoglie tale maggiore importo.

Il sottoconto viene accreditato per le eccedenze del prezzo di emissione sul valore nominale delle azioni con addebitamento del sottoconto 4421.

Il sottoconto 1011 opera nel caso in cui la società incorpori per fusione un’altra società e le quote o azioni assegnate alla società assorbita sono gravate da un sovrapprezzo (il valore contabile della società incorporata è superiore al valore nominale delle azioni o quote assegnate).

Il sottoconto 1012 appare nelle contabilità della conferitaria quando acquisisce un ramo di impresa e per tale acquisizione aumenta il capitale sociale in misura inferiore ai valori iscritti nella contabilità.

Il funzionamento è analogo a quello dei due precedenti sottoconti.

2)       Dall’analisi congiunta fra normativa civilistica e fiscale pare sorgere una contraddizione. Infatti in base al Codice civile, art. 2431, non è possibile distribuire riserve da soprapprezzo azioni finché la riserva legale non abbia raggiunto il venti percento del capitale sociale. Ma il testo unico delle imposte sui redditi, all’art. 47, non consente di distribuire riserve di capitali fintanto che siano presenti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili per la quota disponibile (non accantonata alla riserva legale) non accantonata in sospensione d’imposta. Dalla lettura combinata delle due norme pare impossibile poter distribuire la riserva da soprapprezzo. Tuttavia la CM n. 26/E del 16 giugno 2004, par. 3.1, paria di riserve di utili disponili cosa che non si può dire della riserva legale. Pertanto pare ammissibile la distribuzione delle riserva da soprapprezzo azioni in presenza di riserva legale per un importo non superiore al quinto del capitale sociale, a condizione che il sovrapprezzo residuo, assommato alla riserva legale, sia almeno un quinto del capitale sociale.

3)       Con decorrenza dal bilancio chiuso al 31/12/1997 la disciplina fiscale sulle riserve è stata profondamente modificata dal D Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.

La normativa è ulteriormente cambiata a seguito del D Lgs n. 344/2003. Le novità sono applicabili ai periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere da! 1° gennaio 2004 (art. 4, comma 1, D.Lgs 344/2003). È, comunque, possibile classificare le riserve come segue, in ossequio anche a quanto richiesto dal Codice civile (art. 2427):

—       riserve ed altri fondi che in caso di distribuzione sono tassabili in capo ai soci ma non concorrono a formare il reddito imponibile della società;

—       riserve ed altri fondi che in caso di distribuzione sono tassabili in capo ai soci nonché concorrono a formare il reddito imponibile della società (riserve in sospensione d’imposta);

—       riserve ed altri fondi che in caso di distribuzione non sono tassabili in capo ai soci e non concorrono a formare il reddito imponibile della società.

4) Si è dibattuto in passato circa l’ordine da attribuire all’eventuale utilizzo delle riserve. Tale discussione è venuta meno con il D.Lgs. n. 344/2003.

Per l’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitali e da quelle in sospensione d’imposta.

Notizia aggiornata al 01/01/2013

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