609 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
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Sono ricompresi in questo conto i consueti oneri per locazioni immobiliari, nonché le locazioni mobiliari, includendovi per estensione, anche le locazioni finanziarie. Per il leasing si è seguita la prassi corrente in Italia, anche se non da tutti condivisa, di rilevare come costi i canoni di competenza, senza distinguere fra quota capitale e quota interessi.
Questa prassi, non conforme ai principi generali del bilancio e alle regole internazionali cui l’Italia sarà obbligata ad aderire, è stata sfortunatamente confermata dal decreto delegato n. 6/2003, che impone, però, di includere nella nota integrativa un prospetto relativo alle singole operazioni di locazione finanziaria indicante:
valore attuale delle rate di canone non scadute, utilizzando il
tasso interno dell’operazione;
· l’onere finanziario attribuibile all’esercizio;
l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti in bilancio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni;
l’ammontare degli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero state applicati.
La soluzione è particolarmente in contrasto con lo stesso decreto legislativo 6/2003, che ha introdotto, al n. 1 dell’art. 2424-bis Codice civile, che tratta dei principi di prudenza e di going concern, l’espressione “nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Secondo gli interpreti della norma la locuzione ha inteso precisare che nella contabilizzazione delle operazioni si deve privilegiare la rappresentazione della sostanza sulla forma. Per il leasing si continua a seguire la forma dell’operazione (affitto) anziché la sostanza (vendita con contemporaneo mutuo).
Il decreto legislativo, per porre parziale rimedio alla scelta erronea operata, impone di presentare nella nota integrativa il prospetto relativo alle singole operazioni di locazione finanziaria in corso.
Si tenga peraltro presente che una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8292/03 del 26 maggio 2003) ha legittimato il comportamento delle aziende che deducono i costi (ammortamenti e oneri finanziari) secondo la sostanza e non la forma del contratto.
Articolo aggiornato al 01/01/2011