Circolare settimanale in collaborazione con lo studio Cialone Angiola
La tenuta e la conservazione dei documenti informatici
L’articolo 12-octies del D.L n.34/2019 , prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata degli organi precedenti ed in loro presenza.
Questo è quanto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n.236 pubblicata il 9/04/2021.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’obbligo di stampa cartacea può essere effettuato soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo precedente, già previsto limitatamente ai registri IVA, poi prosegue a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Qui vorrei ricordare che, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari, devono possedere le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. Essi vengono conservati in modo tale che, siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità. Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Inoltre, il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Processo di conservazione
l’Agenzia richiama l’articolo 5, comma 16 del D.L n 41/2021, il quale ha previsto con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi , entro i tre mesi successivi al termine previsto dal D.L 10 n 357/94.
Assegno ordinario covid-19 erogato dall’ente bilaterale FSBA: tassazione separata o ordinaria?
Nello specifico molte sedi hanno scelto di erogare delle somme dovute ai dipendenti tramite delle aziende che a loro volta, provvedono a traferire le somme ricevute ai lavoratori, previa indicazione nel LUL e relativa tassazione fiscale.
I pagamenti sono stati effettuati nel mese di marzo 2021, ma si riferiscono a somme riguardanti i mesi da ottobre 2020 o precedenti, a dicembre 2020. Questi importi costituiscono delle somme precedenti riferite ad anni precedenti e quindi in base a quanto stabilito dal T.U.I.R dovrebbero essere assoggettate a tassazione separata. L’art. 17 comma 1 lettera b del TUIR dispone che sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto : di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.”
Assegno ordinario Covid Fsba
Le somme erogate a titolo di assegno ordinario Covid Fsba risultano:
sostitutive della retribuzione spettante al lavoratore, sono riferibili ad anni precedenti e sono percepiti per effetto di altre cause non dipendenti dalle parti ma soprattutto percepiti per effetto di legge.
Da questo parrebbe giusto assoggettare a tassazione separata tutte queste somme.
Interventi Agenzia delle Entrate
Un primo intervento dell’Agenzia delle Entrate ad una situazione simile ci fu nel 1997 con una circolare la nr.23 scritta dal Ministero delle Finanze delle entrate, in cui diceva che il tardivo pagamento poteva essere assoggettato a tassazione separata.
Poi è intervenuta nuovamente l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.379/E del 2002 in cui dice “il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici per l’erogazione degli emolumenti stessi.”
Sempre l’Agenzia delle Entrate in una risoluzione 377 del 2008 precisa che il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d’imposta rientranti nella prassi comune.
Quali possono essere i tempi conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d’imposta?
Ma in questo caso le somme erogate da Fsba che è in ritardo di 5 mesi
può essere questo considerato fisiologico?
Applicare l’uno o l’altro regime di tassazione è importante se si considera che la base imponibile della tassazione separata è esclusa dal reddito comunicato ai fini della spettanza degli assegni famigliari, incidendo quindi anche alla determinazione dell’importo ( è sufficiente una variazione di poco più di € 100 nella fascia per poter aver una variazione dell’assegno famigliare) inoltre, il reddito escluso dal punto 1 della CU , inevitabilmente comporta anche una variazione sul modello ISEE la dichiarazione posta a base della maggior parte di ogni sostegno e indennità economica pubblica. È opportuno ricordare che, sulle somme soggette a tassazione separata, viene applicata l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo percepito dal contribuente nel biennio precedente; se uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, effettua la verifica della tassazione più favorevole tra le due tra quella separata o quella ordinaria e applica quella più vantaggiosa per il contribuente. Se dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata emergono somme da versare, L’Agenzia delle Entrate invia direttamente al contribuente una comunicazione contenete la richiesta di pagamento delle maggiori imposte. Se le imposte pagate risultano invece superiori a quanto dovuto, l’eccedenza sarà rimborsata. La risposta effettiva alla domanda è abbastanza generica, viene citata l’ultima risoluzione n.377 del 2008 che afferma “al fine di una corretta applicazione di tale criteri, l’Agenzia sottolinea che occorre esaminare di volta in volta la concreta situazione del contribuente interessato”.
Sospensione degli ammortamenti
A seguito dell’emergenza Covid-19 il Legislatore consente, in deroga alle disposizioni del Codice Civile di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La disposizione ha l’obbiettivo di contenere l’effetto della pandemia sul bilancio delle imprese, anche in considerazione del minor utilizzo dei beni strumentali nel corso del 2020.
La sospensione dell’ammortamento
in riferimento all’art 60 è facoltativa e può essere totale o parziale. La quota di ammortamento non effettuata… è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive. Qualora l’impresa decida di sospendere l’intera quota di ammortamento 2020 tale quota è imputata nel 2021 e allo stesso modo sono “spostate” le quote successive, allungando pertanto la stima della vita utile del bene di 1 anno.
Ai fini fiscali, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti dagli articoli 102, 102bis e 103 TUIR. Considerato che l’ammortamento viene in tutto o in parte sospeso e dunque non è imputato a Conto Economico, la deduzione avviene mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. La norma che prevede la sospensione dispone quindi una deroga al principio di previa imputazione al Conto Economico stabilito dall’art 109 comma 4 del Testo Unico.
Soggetti interessati
Interessati alla sospensione sono società di capitale, incluse le micro imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. Si ritiene che anche le società di persone e le ditte individuali possano avvalersi della disposizione nel modello REDDITI (incluso quello delle PF ed SP) è istituito il codice 81 da indicare a rigo RF55 tra le altre variazioni in diminuzione e nel mod. IRAP il codice 15 tra le altre variazioni in diminuzione nei quadri IQ,IP,IC e IE. La sospensione si applica all’esercizio in corso al 15.8.2020 e quindi per i soggetti solari nel 2020. Con decreto ministeriale la sospensione può essere estesa all’esercizio successivo.
Nota integrativa
La nota integrativa deve informare delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Nella nota integrativa va indicato su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, le ragioni della deroga e l’impatto in termini economici e patrimoniali.
Nel documento interpretativo 19 l’OIC precisa che:
- la norma si applica all’ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si ritiene anche all’avviamento;
- è possibile applicare la sospensione a singoli beni, a gruppi di immobilizzazioni o all’intera voce di bilancio nonché ai beni acquistati nel 2020;
- la prima parte della norma stabilisce le modalità di deroga al Codice Civile per il 2020;
- la seconda parte della norma stabilisce le modalità tecniche su come riflettere l’esercizio della deroga negli esercizi successivi. Su tale punto l’OIC specifica che la quota sospesa e imputata all’esercizio successivo con prolungamento del piano di ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua;
- nel caso in cui , a causa di vincoli contrattuali o tecnici, non sia possibile estendere la vita utile di 1 anno, l’ammortamento degli esercizi successivi è incrementato in modo da ripartire l’ammortamento sospeso lungo la residua vita utile.
- per le micro imprese, non tenute alla redazione della nota integrativa, l’informativa sulla deroga può essere fornita in calce allo Stato Patrimoniale.
Nel caso più frequente indicato al punto 4 si possono verificare 2 ipotesi:
- l’ammortamento è sospeso al 100% , il coefficiente di ammortamento da applicare al costo del bene rimane invariato e si verifica l’allungamento dell’ammortamento di 1 anno con quote di ammortamento di importo uguale a quelle del piano d’ammortamento originario
- l’ammortamento è sospeso in misura parziale. In tal caso le quote di ammortamento future si riducono rispetto al piano d’ammortamento originario e risultano pari al rapporto tra valore netto contabile e residua vita utile aggiornata pari a 4 anni.
Effetti Fiscali
Come accennato, per il 2020 la sospensione dell’ammortamento non fa venire meno la deduzione fiscale della quota, nei limiti previsti dal TUIR. Con riferimento ai periodi d’imposta successivi alla sospensione si evidenzia che, qualora la quota di ammortamento a CE risulti diminuita per effetto della ripartizione del valore netto contabile del bene sulla nuova vita utile residua, le quote d’ammortamento sono deducibili entro il limite dell’ammortamento contabilizzato in quanto, nei periodi successivi a quello di sospensione, torna applicabile il principio di previa imputazione al CE.
Si ritiene che, in base alle norme e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di super ammortamento e iper amm. La quota di maggiorazione deducibile sarà la medesima prevista nell’originario piano a nulla rilevando gli effetti della sospensione sulle quote imputate a conto economico.
Circolare redatta in collaborazione con lo studio Cialone Angiola – studio Tributarista e Fiscalista
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