Il quadro RR si compone di nuovi campi che devono essere utilizzati per indicare l’esonero contributivo parziale ex art. 1, commi da 20 a 22 bis della L. 178/2020, disciplinato dal DM del 17 maggio 2021.
Nella sezione I, la quota di contributi previdenziali oggetto di esonero deve essere riportata nella colonna 23 oppure nella colonna 37 del rigo RR2/RR3 mentre, nell’ambito della sezione II, l’utilizzo della disposizione agevolativa deve essere indicata barrando la colonna 1 del nuovo rigo RR9 e indicando l’importo in colonna 2.
L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n.178 ha istituito un esonero contributivo parziale per l’anno 2021 per tutti coloro che, con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro, hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Il limite massimo individuale per beneficiare dell’esonero è di 3.000 euro su base annua (decreto ministeriale del 17 maggio 2021) riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. Per poter beneficiare dell’esonero, è necessario ricevere apposita comunicazione dell’ente con indicazione dell’importo riconosciuto per l’esonero.
Per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria. In sostanza, sono comprese nell’esonero la I°, la II° e la III° rata dei contributi fissi sul reddito minimale purchè il termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021.
Per gli iscritti alla Gestione separata, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25.98% o al 24%.
Come compilare il quadro RR nel modello Redditi PF
Artigiani e commercianti
La sezione I del quadro RR è stata modificata per indicare il contributo oggetto di esonero che deve essere indicato nel rigo RR2, rispettivamente:
- in colonna 23 “Esonero art.1, c. 20-22 bis L.178/2020”, se il contribuente è obbligato a versare il contributo fisso;
- in colonna 37 “Esonero art.1, c. 20-22 bis L.178/2020” da “coloro che svolgono l’attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo”.
Le istruzioni al quadro RR, sezione I, precisano che i contributi dovuti, determinati applicando al reddito minimale e a quello eccedente il minimale le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza, devono essere riportati, nelle colonne 11 e 25 “al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero”. La sezione I del quadro RR è quindi strutturata in modo tale che l’importo a debito che si indica nelle colonne 16 o 29 dei righi RR2/RR3 non tiene conto della quota di contributi che, a causa dell’esonero parziale, non è stata versata o non residua a debito in capo all’iscritto. Come indicato anche nelle istruzioni, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero in sede di versamento dei contributi.
A questo proposito, nel caso di compilazione della colonna 37 è stato inserito un messaggio che avvisa l’utente di diminuire l’importo del debito di quanto concesso a titolo di esonero agendo manualmente nel campo Variazione +/- nella tab Versamenti.
Nel caso di compilazione della colonna 23 compare un messaggio a video in cui si ricorda all’utente che ha la possibilità di indicare i contributi effettivamente versati (colonna 14) facendo una variazione manuale nel campo “+/-” posto vicino alla colonna.
Gestione separata INPS
Anche la sezione II del quadro RR è stata modificata per indicare il contributo oggetto di esonero.
Nel rigo RR9 deve essere indicato:
- in colonna 1, il check che attesta di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali;
- in colonna 2, l’importo del contributo oggetto di esonero.
Analogamente a quanto indicato con riferimento agli artigiani e commercianti, il contributo a debito che si evidenzia nel rigo RR7 non tiene conto della quota dei contributi oggetto di esonero parziale. Anche in questo caso, l’importo a debito può essere determinato sottraendo all’importo del rigo RR7 quanto riconosciuto a titolo di esonero. Se l’utente compila la colonna 2 del rigo RR9 compare un messaggio a video che avvisa l’utente di diminuire l’importo a debito inserendo la variazione nella tab Versamenti.
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