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Bilancio 2021: presentazione in ritardo e sanzioni

Il Bilancio è presentato in ritardo se il deposito avviene oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’assemblea che lo ha approvato. Le sanzioni sono ridotte se l’adempimento avviene entro un mese dalla scadenza originaria.

È possibile presentare anche i bilanci di esercizi pregressi, con particolare attenzione al cambiamento delle tassonomie 2016 e 2017 (e di quelle relative alle annualità 2009-2014).

La normativa

L’art. 2364 c.c. per le S.p.A. (applicabile alle S.r.l. ex art. 2478-bis c.c.), stabilisce che per le società il cui esercizio sociale ha chiuso il 31 dicembre 2021, il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea è stato di regola lunedì 02 maggio 2022, di conseguenza, in una situazione normale (assemblea in prima convocazione conclusa regolarmente) la scadenza tecnica del deposito è stata mercoledì I giugno 2022.

Quindi, dal 02 giugno 2022, le presentazioni del bilancio 2021 di norma sono in ritardo.

Per i bilanci approvati in seconda convocazione, il termine massimo fa slittare la scadenza al lunedì 01/07/2022, quindi il ritardo si manifesta sicuramente da martedì 02/07/2022; in proposito si rimanda all’apposita news Bilancio 2021: Approvazione e deposito entro 120 o 180 giorni (Parte I).

In sintesi:

Bilancio 31.12.2021 Scadenza 120 giorni Scadenza Deposito Ritardo da:
 Assemblea in I convocazione  lun. 02/05/22*   mer. 01/06/22  gio. 02/06/22
 Eventuale II convocazione  mer. 01/06/22  ven. 01/07/22  sab. 02/07/22

* essendo il 30/04/2022 sabato

Bilancio 31.12.2021 Proroga a 180 giorni Scadenza Deposito Ritardo da:
 Assemblea in I convocazione  mer. 29/06/22  ven. 29/07/22  sab. 30/07/22
 Eventuale II convocazione  ven. 29/07/22  lun. 29/08/22**  mar. 30/08/22

** essendo il 28/08/2022 domenica

Sanzioni

Le sanzioni per la presentazione del bilancio in ritardo sono riepilogate nel Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese di Unioncamere (aggiornamento del 05/05/2022), in attuazione della disciplina civilistica dell’art. 2360 c.c. in materia di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi”.

L’art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) prevede che: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

A ogni componente del consiglio di amministrazione, e a ciascun sindaco, (se presente tale organo societario) sarà quindi applicata la seguente sanzione:

Sanzione base art. 2630 Sanzione per Bilanci
da a da a
103 € 1032 € 137,33 € 1376 €
Presentazione entro un mese Presentazione oltre il mese
da a da a
45,78 € 458,67 € 137,33 € 1376 €
Sanzioni ex L. 689/1981*
entro 60 gg. da notifica oltre 60 gg. da notifica
91,56 € 274,67 €

* importo calcolato ove sia stata contestata l’irregolarità e sia applicabile la L.689/1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329 – Modifiche al sistema penale – Capo I – Le sanzioni amministrative – Sezione II Applicazione – Articolo 16 – Pagamento in misura ridotta):

  1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Tassonomie deprecate

Se invece, si presenta oggi un bilancio 2017, 2016 oppure un bilancio relativo alle annualità 2009-2014 è necessario fare una precisazione sulle tassonomie deprecate, cioè soppresse, rispetto alle tassonomie vigenti:

tassonomia xbrl dismesse

Pertanto:

  • Dal 13/02/2018: i bilanci 2009-2014 devono essere presentati o ripresentati (se si tratta d’integrativi) utilizzando la Tassonomia 2015 cioè secondo una struttura diversa da quella dei loro anni di riferimento, precisamente l’ultima disponibile prima della riforma del D.Lgs. 139/2015.
  • Dal 23/01/2019 il bilancio 2016 deve essere presentato o ripresentato (se si tratta di un integrativo) utilizzando la Tassonomia 2021 evoluzione di quella 2018.
  • Dal 01/01/2020 il bilancio 2017 deve essere presentato o ripresentato (se si tratta di un integrativo) utilizzando la Tassonomia 2021 evoluzione di quella 2018.

N.B.N.B. Il bilancio 2015, e quelli 2019 e 2020 non hanno le tassonomie deprecate: si presentano dalle rispettive annualità del bilancio europeo.

Procedura Bilancio Tardivo 2009-2014

Nella piattaforma GB abbiamo predisposto un’apposita procedura per la presentazione attuale dei bilanci 2009-2014 con adozione della tassonomia 2015: è necessario abilitare l’anno da presentare (es. 2012) e l’Applicazione 2015 che contiene la procedura Gestione Bilanci Tardivi 2009-2014

Procedura Bilancio Tardivo 2009-2014

Per maggiori info consultare la guida ai tardivi 2009-2014 Pulsante Bilanci Tardivi 2009-2014

Procedura Bilancio Tardivo 2016-2017

Per la tassonomia 2016 o 2017, è stata predisposta un’altra procedura con adozione dell’ultima tassonomia disponibile per il 2021: basterà abilitare l’anno 2016 o 2017 e l’Applicazione 2021 che contiene la procedura Gestione Bilancio Tardivo 2016-2017. Una volta abilitato quanto richiesto, avremo l’apposito menù:

Procedura Bilancio Tardivo 2016-2017 menù tardivo 2021

Per maggiori informazioni invitiamo a consultare la guida al tardivo 2016-17.

N.B. Il software Bilancio Europeo GB può produrre anche bilanci pregressi fin dal 2009 e in tal senso di procedere alla presentazione 2021 d’istanze Xbrl tardive ma conformi. Si dovrà solamente attivata la procedura relativa all’anno interessato (la 2015 per il 2009-2014 o la 2021 per l’anno 2016 o 2017) e produrre l’Xbrl dalle applicazioni più recenti. Per presentare bilanci di più annualità pregresse e consecutive consultare l’apposita newsletter Caso pratico: Mancato deposito bilanci dal 2011 al 2020.

Per i testi base aggiornati e per le altre novità della versione 2021 consultare la newsletter del rilascio, mentre per altre info consultare la guida online alla procedura.


Applicazioni Software collegate all’articolo:

BB101- MM/17

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