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Il fenomeno della successione mortis causa è un fenomeno che si apre quando muore il c.d. de cuius. Le norme sulla successione mortis causa sono volte a regolare la destinazione del suo patrimonio con riferimento al tempo successivo alla morte.

La successione mortis causa è un fenomeno, come si dice, necessario, nel senso che è un fenomeno che si può regolare attraverso il testamento, ma non si può escludere. Deve esserci comunque una successione e questo lo dimostra il fatto che il legislatore ci dice che in caso in cui manchi testamento, si avrà l’apertura della successione legittima. Questo conferma la necessarietà del fenomeno successorio, infatti, laddove mancassero i c.d. successibili legittimi, cioè coloro che sono chiamati dalla legge a succedere, oppure costoro non vogliono o non possono accettare l’eredità, l’eredità viene comunque devoluta allo Stato in base all’articolo 586.

L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto acquisisce il diritto all’eredità con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione. Tale atto si può realizzare sia mediante accettazione semplice che accettazione con beneficio dell’inventario. Vediamo insieme con questo podcast cosa c’è da sapere.

Buon ascolto.


Ascolta “Ep.11 Accettazione eredità con beneficio dell’inventario” su Spreaker.

Accettazione Eredità e apertura della successione

L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico attraverso il quale un erede acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione.

La successione è dunque un fenomeno che si apre alla morte di una persona. Si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). All’apertura della successione si realizza la fase della delazione con la quale i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità. In tal modo, i soggetti in questione acquistano il diritto di accettarla, mediante l’istituto di cui all’art. 459 c.c. che delinea l’atto fondamentale dell’accettazione dell’eredità.

Nel periodo che intercorre tra la fase della delazione e quello dell’accettazione l’ordinamento attribuisce ai soggetti chiamati (o delati) il compito di assicurare la conservazione del patrimonio. Dunque, l’ordinamento riserva una serie di poteri che consentono al delato di conservare il patrimonio.

L’atto Di Accettazione Dell’eredità

Con l’accettazione dell’eredità, il delato pone in essere un atto giuridico tramite il quale egli diviene a tutti gli effetti erede. In tal modo, egli subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di cui era titolare il de cuius. Egli non potrà accettare parzialmente l’eredità, cioè limitatamente ad alcuni rapporti, ma si tratta di una successione universale.

L’atto dell’accettazione è inoltre irrevocabile e non ripetibile, da compiersi entro dieci anni dall’apertura della successione.

Un’unica eccezione riguarda le ipotesi di accettazione con beneficio d’inventario (che di seguito esamineremo) per le quali l’art. 485 stabilisce che:

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 c.c. ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinunzia [519 ss. c.c.] all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476, 488 c.c.].

Inoltre, l’accettazione è unica, anche se le chiamate sono plurime. Ad esempio, laddove il soggetto sia chiamato sia per testamento che in base a successione legittima, sarà sufficiente accettare una sola volta. Ciò accade ove il de cuius disponga tramite testamento solo parzialmente, e sull’altra parte del patrimonio si apre la successione legittima.

Accettazione Con Beneficio Dell’inventario

L’accettazione dell’eredità può essere sia semplice che con beneficio dell’inventario. Quest’ultima è disciplinata all’articolo 490 del Codice Civile. Con l’accettazione con beneficio d’inventario si intende un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.

In tal modo si realizza una separazione patrimoniale, i creditori del de cuius non potranno infatti rivalersi sul patrimonio dell’erede. Normalmente, quando si eredità il patrimonio di un defunto, questo si somma al proprio, estendendo la garanzia patrimoniale generica dei creditori dello stesso.

Quindi il patrimonio dell’erede e quello del de cuius diventano un unicum per cui all’erede passano non solo i beni mobili e immobili, ma anche i crediti e le obbligazioni. L’erede che entra in possesso dell’eredità deve onorare i debiti e quando questi siano ingenti può rivelarsi tutt’altro che conveniente.

A tutela dell’erede è stata dunque stabilita la norma del beneficio d’inventario che gli permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.

Come Avviene L’accettazione Dell’eredità Con Beneficio?

La legge, all’art. 490 c.c., prevede che si procede all’accettazione beneficiata se si è in possesso di alcuni requisiti necessari e fondamentali. Innanzitutto, l’erede deve procedere ad una dichiarazione, la quale deve essere effettuata alla presenza del notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione. Dopodiché:

  • La dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale;
  • Il Cancelliere, nel successivo mese, deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.
  • È obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità, ciò può essere fatto prima o dopo l’accettazione.

L’inventario

L’erede, per ottenere il beneficio di cui all’art. 490 c.c., è tenuto a redigere l’inventario. Questa nella sostanza è un’operazione contabile, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di apertura della successione.

Come dicevamo questo dovrà essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale.

Entro quaranta giorni dalla redazione del documento, l’erede può decidere se accettare o meno. Laddove accetti egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto.

Dovrà quindi ad amministrarlo nell’interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari.

Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.

Effetti

  • l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  • l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
  • i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

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