Il nostro sistema fiscale, per quanto riguarda le imposte sui redditi, poggia sul sistema del saldo e degli acconti. Ogni anno, infatti, i contribuenti che hanno percepito redditi nell’anno di imposta precedente, sono chiamati a versare gli acconti per relativi redditi dell’anno in corso.
Il meccanismo di calcolo e di versamento degli acconti molto spesso varia di anno in anno, in virtù dell’entrata in vigore o dell’abrogazione della normativa in vigore.
Riepiloghiamo con questo podcast le principali modalità di calcolo e versamento del saldo e degli acconti delle principali imposte che derivano dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Buon ascolto.
Ascolta “Ep.12 Versamento di saldo e acconto imposte 2022” su Spreaker.
Saldo IRPEF – IRES – IRAP
Il saldo di IRPEF (e relative addizionali) – IRES ed IRAP – deve essere determinato come differenza tra l’imposta risultante dal modello Redditi e quanto versato a titolo di acconto per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione. L’imposta a saldo non deve essere versata, oppure se il credito non è rimborsabile e non può essere utilizzato in compensazione, se l’importo determinato è:
- Non superiore a 12 euro con riferimento all’IRPEF ed all’IRES;
- Non superiore a 10,33 euro per l’IRAP, tenendo presente che detto ammontare può variare da Regione a Regione.
Saldo Cedolare Secca
I redditi che derivano dalla locazione di beni immobili ovvero i redditi diversi derivanti da sublocazione (di “locazioni brevi “) per i quali è stata prevista l’opzione per l’applicazione della cedolare secca determinano l’imposta dovuta a saldo. Tali redditi devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Redditi, ovvero nel quadro RL (rigo RL10) in caso di sublocazione con locazioni brevi. Anche in questo caso il saldo dovuto deve essere determinato al netto dell’importo versato a titolo di acconto per l’annualità oggetto di dichiarazione. È opportuno evidenziare che in questi casi è sempre necessario determinare il saldo presentando la dichiarazione dei redditi. Il versamento del solo importo della cedolare senza aver presentato la dichiarazione è non corretto e, pertanto, determina l’applicazione di sanzioni amministrative.
Saldo IVIE Ed IVAFE
L’IVIE e l’IVAFE sono le imposte patrimoniali dovute dai contribuenti che detengono attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera. Tali imposte patrimoniali devono essere versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Anche in questo caso il contribuente è chiamato alla predisposizione del quadro RW del modello Redditi ai fini del monitoraggio fiscale ed al calcolo delle imposte patrimoniali dovute. Per l’IVIE è prevista una soglia di 200 euro al di sotto della quale l’imposta non deve essere versata.
I Metodi Di Determinazione Degli Acconti
Gli acconti relativi alle imposte sui redditi possono essere determinati seguenti due diverse modalità di calcolo, entrambe corrette, ma che rispondono ad esigenze diverse del contribuente. In particolare, stiamo parlando del:
- Metodo storico – la determinazione degli acconti in base al metodo storico prevede che l’acconto da versare sia in percentuale (100% per Irpef, addizionali e Irap, e 95% per la cedolare secca), rispetto all’imposta dovuta per l’anno di imposta precedente. Con questo metodo, che è quello da utilizzare in via ordinaria, l’acconto è frutto dell’imposta dovuta per il precedente anno. Se l’anno precedente non si è avuto imposta a debito da versare, l’acconto per l’anno in corso non sarà dovuto;
- Metodo previsionale – il metodo previsione è un metodo alternativo rispetto al metodo storico, che può essere utilizzato qualora il contribuente presuma di conseguire un reddito, per l’anno di imposta oggetto di versamento degli acconti, inferiore rispetto all’anno precedente. In questo caso, il metodo previsionale consente di versare all’Erario un acconto di imposta inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento. È bene porre molta attenzione al fatto che, per il Fisco l’acconto versato con il metodo previsionale deve essere almeno pari al 100% delle imposte effettivamente dovute per quell’anno di imposta. In caso contrario, se l’acconto versato con il metodo previsionale si rivelasse avviso bonario inferiore rispetto al dovuto, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad inviarvi un “avviso bonario“, nel quale vi inviterà a versare sanzioni (del 10%) e interessi sulla parte di acconti dovuta e non versata.
Acconto IRPEF
L’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta di un’imposta progressiva per scaglioni di reddito (alla crescita del reddito cresce anche l’imposizione fiscale, in quanto si passa verso scaglioni con aliquote più elevate) attraverso le seguenti modalità:
- Acconto in un’unica soluzione entro il 30 novembre (dell’anno di imposta corrente) se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
- In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui:
- La prima, nella misura del 40% del rigo RN 33, entro il 30 giugno (dell’anno di imposta corrente) ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- La seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RN 33, entro il 30 novembre.
Deve essere evidenziato che in base all’art. 58, co. 1, del D.L. n. 124/19 il versamento dell’acconto dovuto dai soggetti ISA, deve essere effettuato con due rate di pari importo (del 50% ciascuna).
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per l’anno di imposta corrente, secondo il metodo storico, occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “Differenza” del modello Unico relativo all’anno di imposta precedente rispetto a quello attualmente corrente.
Se questo importo non supera 51,65 euro, non è dovuto alcun acconto IRPEF.
Acconto Addizionale Comunale IRPEF
L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta che va a finanziare i Comuni dove il contribuente ha la propria residenza.
Gli acconti dovuti per l’addizionale comunale all’Irpef sono determinati (utilizzando il metodo storico), nella misura del 30% dell’addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile ai fini Irpef, relativo all’anno di imposta precedente, l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la propria residenza alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta corrente.
Per l’addizionale comunale il versamento dell’acconto è previsto in un’unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo Irpef dovuto per l’anno di imposta precedente.
Acconto Cedolare Secca
L’articolo 3 del D.lgs. n. 23/2011 ha introdotto, a partire dall’anno 2011, la così detta “cedolare secca “, ovvero un’imposta sostitutiva dell’Irpef (delle addizionali e dell’imposta di registro e di bollo), applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. La cedolare secca si applica sul 100% del canone di locazione di competenza di ciascun anno di imposta, con aliquota del 10%, se il canone di locazione è stipulato a canone concordato, mentre l’aliquota passa 21% se si tratta di locazione a canone libero.
Acconto Regime Forfettario
Il regime forfettario è un particolare regime Iva (introdotto dalla Legge n. 190/2014), previsto per i soggetti che stanno avviando un’attività professionale o commerciale. Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno.
L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.
Acconto Per IVIE E IVAFE
Come ormai sappiamo l’Ivie e l’Ivafe sono due imposte patrimoniali, rispettivamente su immobili e attività finanziarie detenute all’estero da parte di contribuenti residenti fiscalmente in Italia. Per quanto attiene le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta in corso non va indicato all’interno del modello Redditi P.F.. La misura dell’acconto è pari al 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello all’interno, rispettivamente, dei righi RW7 colonna 1 e RW6 colonna 1, con un minimo dovuto, qualora l’importo dei predetti righi risulti pari o superiore a 52,00 euro.
Le Date Dei Versamenti E La Rateazione
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
- 1° rata senza maggiorazione: 30 giugno;
- 1° rata con maggiorazione 0,40%: 20 agosto;
Versamenti In Compensazione
In sede di versamento del saldo il contribuente ha la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti a sua disposizione. In particolare, è utile ricordare le regole di compensazione orizzontale dei crediti tributari. In particolare:
- Compensazione libera per i crediti fino a 5.000 euro;
- Compensazione con obbligo di apposizione del visto di conformità per utilizzo di crediti in compensazione di importo superiore a 5.000 euro. Tale limite è elevato a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA almeno pari a 8 oppure un punteggio medio dei due anni precedenti pari a 8,5;
- Le compensazioni (sia per i privati che le partite IVA) devono essere effettuate utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), indipendentemente dall’importo;
- Non è possibile utilizzare in compensazione importi in caso di iscrizione a ruolo di importi superiori a 1.500 euro.
La compensazione di crediti tributari sopra la soglia di 5.000 euro è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Importo Massimo Compensabile
L’importo massimo compensabile è fissato, a regime, a due milioni di euro. Deve essere tenuto presente, in ogni caso, che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di bloccare le compensazioni ritenute rischiose in base ai criteri individuati dalla stessa con il provvedimento 28.08.2018.
Mancato O Parziale Versamento Degli Acconti
Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 (riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale). Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e IVA, si applicano:
- La sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo;
- Gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
- 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. “avviso bonario” (articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97);
- 4%, per i ruoli resi esecutivi, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602/73).
Tali disposizioni interessano anche gli altri versamenti fiscali in acconto (es. cedolare secca, imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfettario, IVIE e IVAFE), ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte sui redditi.
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