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L’ACE (aiuto alla crescita economica) è un’agevolazione introdotta nel 2011 dal Decreto Monti, è una misura agevolativa che ha lo scopo d’incentivare la patrimonializzazione delle imprese mediante una detassazione (deduzione) di una parte del reddito imponibile proporzionale agli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

La ratio di tale agevolazione è di equilibrare il trattamento tra imprese che si finanziano con debito (prestiti) e imprese che si finanziano con capitale proprio. Infatti, consiste in una riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale conferito nell’impresa.

L’agevolazione è stata eliminata nel corso del 2019 e successivamente è stata reinserita con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287, legge 160/2019) e modificata, aumentando la percentuale di rendimento, per il 2021 con l’art 19 D.L. n.73/2020.

Buon ascolto.


Ascolta “Ep.13 ACE (aiuto alla crescita economica)” su Spreaker.

Come si calcola l’ACE

Per il calcolo dell’importo deducibile ai fini ACE si effettua la sommatoria dei componenti positivi e negativi di patrimonio. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, dal momento che ogni variazione in aumento, relativa a ciascun esercizio, non può eccedere il patrimonio netto contabile esistente al termine del medesimo esercizio. Per il calcolo dell’importo deducibile sarà necessario applicare un’aliquota percentuale, stabilita dallo Stato su base annua, alla base ACE pari al 1,3% dal 2019. Il decreto sostegni bis ha previsto che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato del 15% con un limite di 5 milioni di euro d’incrementi agevolabili.

Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi.

Tra gli elementi positivi sono compresi:

  • i conferimenti versati dai soci o partecipanti (sia i conferimenti tipici, ossia quelli che concorrono ad aumentare il capitale sociale, sia gli apporti in denaro che non sono imputati a incremento del capitale e che vengono accantonati a riserva o destinati a copertura delle perdite, sia le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti di natura finanziaria verso la società);
  • gli utili accantonati a riserva (inclusi quelli portati a nuovo o quelli destinati direttamente a copertura di perdite), con esclusione di quelli destinati a riserve indisponibili. Sono comprese anche le riserve disponibili derivanti dalla riclassificazione di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione d’indisponibilità.

Tra gli elementi negativi si possono considerare le riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo. Vi rientra:

  • ogni ipotesi di distribuzione delle riserve di utili (ad esempio la distribuzione di dividendi ai soci);
  • qualsiasi tipo di distribuzione di capitale (ad esempio la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, quali la riserva sovrapprezzo azioni);
  • la restituzione ai soci di ogni tipologia di conferimento, sia in denaro che in natura.

Utilizzo ACE innovativa

L’Ace “innovativa 2021” può essere alternativamente utilizzata:

  • in sede di dichiarazione dei redditi quale deduzione del reddito
  • riconoscimento del credito d’imposta, calcolato applicando l’aliquota dell’imposta in vigore irpef o ires al rendimento nozionale calcolato secondo le specifiche norme.

Per l’utilizzo del credito è necessario presentare una comunicazione utilizzando il modello approvato con provvedimento 238235/2021 del 17 settembre 2021 da inviare in via telematica dal 20 novembre 2021 ed entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero salvo proroghe il 30 novembre 2022.

Una volta ottenuta la conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione, il credito potrà essere utilizzato:

  1. in compensazione,
  2. chiedendo il rimborso in dichiarazione dei redditi;
  3. cedendolo a terzi.

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