Si tratta delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti che abbiano lo status di “esportatore abituale”.
L’esportatore abituale è un soggetto IVA che, in presenza di determinati requisiti, ha la facoltà di chiedere al proprio fornitore di acquistare senza iva in regime di non imponibilità iva.
Requisiti dell’esportatore abituale
L’esportatore abituale (acquirente della merce) è un’impresa italiana che, lavorando prevalentemente con l’estero mediante cessioni all’esportazione in regime di non imponibilità IVA, ha necessità di acquistare senza l’applicazione dell’IVA per evitare o limitare situazioni patologiche di credito IVA.
Per essere considerato “esportatore abituale” deve avere i seguenti requisiti:
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- Esportazioni e cessioni intracomunitarie effettuate nell’ esercizio precedente (o negli ultimi 12 mesi) almeno pari al 10% del suo volume d’affari
Obblighi dell’esportatore abituale
Per usufruire di tale agevolazione (cioè di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA) deve:
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- Determinare il “plafond” che rappresenta il tetto massimo entro cui può acquistare senza IVA. Il plafond è rappresentato dall’ammontare delle cessioni all’esportazione e intracomunitarie effettuate nell’anno precedente o dei 12 mesi precedenti (a seconda che applichi il metodo del plafond fisso o del plafond variabile);
- Emettere le lettere d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia Entrate anteriormente all’emissione della fattura in regime di non imponibilità da parte del fornitore.
- Non è più obbligatoria la tenuta del registro dove annotare le lettere d’intento emesse.
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OBBLIGHI DEL FORNITORE
- Il fornitore (il cedente) è legittimato ad emettere fattura in regime di non imponibilità solo successivamente alla comunicazione effettuata all’Ag. Entrate da parte dell’esportatore abituale. Per questo è opportuno che si accerti del corretto invio effettuato dal proprio cliente consultando il sito dell’Ag. Entrate.
- Il fornitore deve monitorare il plafond indicato sulla lettera d’intento in modo da fatturare senza IVA entro i limiti di tale plafond.
- Non è più obbligatoria la tenuta del registro dove annotare le lettere d’intento ricevute.
- Il fornitore deve annotare sulla fattura di vendita il protocollo telematico risultante dall’invio della lettera d’intento effettuato dal cliente – esportatore abituale (in sostituzione del numero e della data della lettera d’ intento).
Emissione della fattura
La fattura deve essere emessa in regime di non imponibilità art. 8 comma 1 lettera c) – art. 8 II comma DPR 633/72.
Si applica la marca da bollo (per importi superiori ad euro 77,47).
Dott. Manuela Mancini
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