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Il regime forfetario è stato introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), come regime fiscale agevolato destinato a titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione. Con l’introduzione del nuovo regime è stato abolito, a far data dal 1° gennaio 2015, il regime fiscale dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2 Decreto-legge 6 luglio 2011 n.98.

Attualmente il regime forfetario è l’unico regime fiscale agevolato accessibile per ditte individuali e liberi professionisti.

Requisiti di accesso

A partire dalla sua istituzione il regime forfetario è stato oggetto di diversi aggiornamenti normativi, con riguardo tanto ai requisiti di accesso quanto alle cause che ne determinano l’esclusione.

Rispetto ai requisiti di accesso, le più recenti modifiche sono imputabili a quanto disposto dall’articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha parzialmente riformato l’art.54, art.1, della L. 190/2014.

In base alle ultime disposizioni i presupposti per adottare il regime sono individuati nei seguenti:

Limite dei ricavi e compensi

Possono accedere al regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi inferiori ad € 65.000.

Rispetto a tale condizione occorre precisare che la precedente Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) aveva già uniformato il parametro dei ricavi e dei compensi alla soglia di € 65.000, abolendo la precedente diversificazione dei limiti che imputava distinti valori per gruppi di settore divisi per codice di attività.

In base a quanto disposto dall’attuale normativa, per il contribuente che vuole aderire al regime forfetario, la valutazione della soglia dei ricavi e dei compensi deve essere effettuata con riferimento all’anno precedente a quello di accesso o comunque di applicazione del regime, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • Nel caso di soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno è necessario applicare il ragguaglio dei ricavi e dei compensi, considerando, in altre parole, una proiezione sull’anno di quanto conseguito o percepito a partire dalla data di inizio dell’attività fino alla fine del periodo di imposta;
  • In presenza di più attività esercitate, il presupposto deve essere valutato tenendo conto della somma di tutti i ricavi e dei compensi percepiti per ogni singola attività;
  • La valutazione del limite deve essere effettuata secondo il criterio di competenza per i contribuenti in contabilità ordinaria e secondo quello di cassa per i soggetti in contabilità semplificata (Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, quesito 9.6);
  • Nella soglia di € 65.000 devono essere inclusi anche i proventi percepiti a titolo di diritti di autore, considerati redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. “TUIR”). Tali importi vengono esclusi dalla valutazione del requisito solo se non correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. La mancanza di correlazione deve essere considerata valutando se tali proventi sarebbero o meno stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (Circolare 10 aprile 2019, n.9).

Limite di spesa per il personale o lavoro accessorio

L’accesso al regime è consentito a coloro che abbiano sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente o per collaboratori inferiori ad € 20.000.

Tale parametro, previsto in precedenza nella misura di € 5.000 ed abolito dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), è stato successivamente reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) con l’innalzamento della soglia ad € 20.000.

Con riguardo a questo requisito occorre ricordare che il riferimento al lavoro accessorio deve essere considerato tenendo conto dell’abrogazione dell’art.70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il quale definiva il lavoro accessorio come “[…] attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare […]”.

Le spese, pertanto, da considerare nel menzionato limite, devono essere ricondotte a quelle per:

  • personale dipendente;
  • collaboratori coordinati e continuativi percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c)-bis TUIR;
  • le somme corrisposte agli associati nella forma di utili da partecipazione di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) TUIR;
  • gli importi pagati e fiscalmente indeducibili per l’opera prestata dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli o dai familiari in genere, come disciplinate dall’art. 60 TUIR.

È infine importante ricordare che, al contrario di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) a decorrere dall’anno 2019 è stato soppresso il requisito del limite di € 20.000 del costo complessivo dei beni strumentali alla data di chiusura dell’esercizio, come disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

Dott.ssa Francesca Sparano

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