L’articolo 2345 del Codice civile così recita: «Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci».
Prestazioni accessorie
La clausola relativa alle prestazioni accessorie può essere introdotta anche successivamente alla costituzione della società; secondo la giurisprudenza, tali prestazioni possono essere stabilite con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982).
Tale disciplina trova applicazione sia per le società per azioni, sia per le società a responsabilità limitata.
Le prestazioni accessorie consistono in attività personali dei soci effettuate in favore della società, con la conseguenza che esse possono ritenersi eseguite in adempimento di un obbligo sociale.
Rappresentano pertanto un valido strumento in capo ai soci per regolamentare statuariamente gli obblighi dei singoli vincolandoli ad effettuare determinate attività nei confronti della società dietro remunerazione.
Rappresentano una buona scelta in tutti quei casi in cui non sia possibile riconoscere al socio un compenso di amministratore in quanto la sua attività non è riconducibile a quella di amministratore, non sia possibile da parte del socio il conferimento d’opera per la complessità gestionale, oppure non sia possibile configurare l’attività del socio con il lavoro subordinato, strada quest’ultima spesso non percorribile perché spesso i soci risultano essere anche amministratori.
Sotto il profilo fiscale rappresentano un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir come evidenziato nella risoluzione delle Entrate n. 81/E/2002 e, come tale, deducibile dal reddito d’impresa.
Dott.ssa Elena Mancini
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