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La circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di crediti d’imposta in favore delle imprese energivore e non energivore per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Le disposizioni agevolative di cui all’art. 6 del decreto Aiuti bis, all’art. 1 del decreto Aiuti ter e all’art. 1 del decreto Aiuti quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con riferimento a periodi precedenti – introdotte con D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter), n. 17/2022 (decreto Energia), e n. 21/2022 (decreto Ucraina) – incrementandone la misura.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.23 crediti energia e gas naturale” su Spreaker.

Crediti d’imposta terzo trimestre 2022

L’art.6 del decreto Aiuti bis ha riconosciuto alcuni contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

  • un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di forte consumo di energia elettrica, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30% rispetto al  medesimo periodo del 2019;
  • un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest’ultimo, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019;
  • un credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • un credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subìto, nel secondo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le “imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste.

Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.

In assenza di un’espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Crediti d’imposta quarto trimestre 2022

L’art.1 del decreto Aiuti ter ha riproposto alcuni contributi straordinari attribuiti nella forma dicredito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale:

  • un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi medi (per kWh), calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019;
  • un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest’ultimo, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019;
  • un credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subìto nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • un credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subìto, nel terzo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019. L’art. 1, comma 1, del decreto Aiuti quater ha riconosciuto i medesimi crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale sopra descritti, alle stesse condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022dicembre 2022. Con riferimento alle imprese sia energivore sia non energivore, non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del terzo trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al terzo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il terzo trimestre 2019, a 51,01 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il terzo trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 62,71 euro/MWh.

In forza dell’art.1, comma 3, del decreto Aiuti quater, i crediti d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023entro il 30 giugno 2023, in compensazione.

L’art.2, comma 3 bis, del decreto Aiuti ha previsto una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d’imposta, nonché dell’ammontare dello stesso.
In particolare, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all’ipotesi in cui l’impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022. Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

I beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito”.

Riepilogo della misura del credito spettante:

Decreto aiuti bis Decreto aiuti ter Decreto aiuti quater
Periodo di riferimento 2 trimestre Ottobre- novembre2022 Dicembre 2022
Imprese energivore 25% 40% 40%
Imprese gasivore 25% 40% 40%
Imprese non energivore 15% 30% 30%
Imprese  non gasivore 25% 40% 40%

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