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Per i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione che adottano il regime fiscale forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono previste una serie di semplificazioni sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.

Semplificazioni ai fini IVA

Per quanto riguarda le semplificazioni previste in materia di IVA, l’art.1, comma 58 della L. 190/2014, dispone che:

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; […]

Sotto il profilo pratico, pertanto, i soggetti in regime forfetario non addebitano l’imposta sulle fatture emesse e non esercitano la detrazione sulle fatture ricevute.

Inoltre, come indicato dal successivo comma 59, le semplificazioni applicate in materia di IVA comportano l’esonero dai seguenti adempimenti previsti come obbligatori in regime ordinario di tassazione:

  • Liquidazione e versamento dell’imposta;
  • Osservanza degli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, quali:
    • Registrazione delle fatture emesse, ricevute e dei corrispettivi;
    • Tenuta e conservazione di registri e documenti;
    • Invio della dichiarazione annuale e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Tuttavia, seppur esonerati dagli adempimenti menzionati, i contribuenti in regime forfetario sono comunque tenuti all’ottemperanza dei seguenti obblighi:

  • Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • Certificare i corrispettivi;
  • Integrare le fatture dei fornitori con assolvimento dell’imposta a destinazione (Reverse Charge), e procedere al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Semplificazioni ai fini delle imposte dirette

Per quanto riguarda le semplificazioni previste ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’art.1, comma 69 della L. 190/2014, per i contribuenti in regime forfetario trova applicazione l’esonero dai seguenti adempimenti:

  • Tenuta delle scritture contabili;
  • Applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA);
  • Assoggettamento a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta sui compensi percepiti;
  • Effettuazione e versamento della ritenuta d’acconto sui compensi erogati.

Più in generale si può dire, rispetto all’effettuazione ed alla certificazione delle ritenute, che se da una parte la norma esonera il contribuente dagli obblighi del sostituto di imposta in materia di compilazione ed invio dei modelli di Certificazione Unica e 770, dall’altra prevede, comunque, l’adempimento di indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui i compensi sono stati erogati (Quadro RS – Rigo 371/372/373).

Tuttavia, a tal riguardo, occorre ricordare quanto stabilito dall’art.6 del D.L. 30 aprile 2019, n.34, che è intervenuto modificando il comma 69 dell’art.1 della L.190/2014, e stabilendo l’onere di operare le ritenute alla fonte, compilare ed inviare i modelli di Certificazione Unica e 770 in presenza di compensi pagati nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche per il contribuente in regime forfetario.

Infine, sempre con riguardo alle semplificazioni ai fini delle imposte dirette, occorre ricordare che il contribuente in regime forfetario è comunque tenuto a conservare i documenti emessi e ricevuti e a presentare la dichiarazione dei redditi percepiti per ciascun anno di imposta di esercizio dell’attività.

Fatturazione elettronica

Rispetto agli obblighi di fatturazione la precedente formulazione della norma esonerava il contribuente in regime forfetario dall’emissione del documento in formato elettronico, limitando l’adempimento alle sole fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Di recente l’art. 18 commi 2 e 3 del Decreto Legge del 30 aprile 2022, n. 36, ha esteso l’osservanza di tale obbligo anche ai contribuenti in regime forfetario, alle seguenti condizioni:

  • A partire dal 1° luglio 2022 in presenza di volume di ricavi superiore ad € 25.000 nel 2021;
  • A partire dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dal volume dei ricavi.

Pertanto, in base alle nuove disposizioni, a partire dalle date indicate i contribuenti forfetari dovranno emettere le fatture in formato xml e trasmetterle al sistema di interscambio (SDI) osservando anche gli obblighi legati alla conservazione dei documenti elettronici.

Le fatture emesse, come già accade per i documenti in formato analogico, devono:

  • Riportare la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018”;
  • Applicare l’imposta di bollo di € 2,00 per le prestazioni di importo superiore ad € 77,47;

L’imposta di bollo deve essere versata su base trimestrale attraverso l’area “fatture e corrispettivi” accessibile tramite Spid dal sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure con modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre;
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre;
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre;
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre.

Infine, in linea con quanto disposto dall’articolo 1 comma 1103 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) devono essere inviati attraverso il sistema di interscambio con emissione di fattura elettronica. Tale adempimento, in linea con quanto indicato circa l’introduzione dell’obbligo di emissione del documento in formato elettronico, si estende anche ai contribuenti in regime forfetario che effettuano operazioni con l’estero in precedenza esonerati dall’invio.

Dott.ssa Francesca Sparano

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