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La legge definisce tre tipi di SRL:

  • SRL ordinaria (disciplinata dall’art. 2463 cc, comma 2, punto 4)
  • SRL semplificata (art. 2463 bis cc, comma 4)
  • SRL innovativa (DL 179/2012).

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott. Mancini

Ascolta “Ep.25 Quattro tipi di SRL” su Spreaker.

SRL ordinaria

La SRL ordinaria ha capitale sociale minimo di € 10.000; il capitale sociale può essere versato nella misura del 25% in sede di costituzione e lo statuto è personalizzabile dai soci. La SRL ordinaria può anche essere costituita con capitale sociale inferiore a € 10.000 ma, in questo caso, in sede di costituzione, i soci dovranno versare interamente il capitale sociale sottoscritto.

SRL semplificata

La SRL semplificata ha capitale sociale inferiore a € 10.000, con il minimo di 1€; il capitale sociale deve essere interamente versato in sede di costituzione, ma lo statuto è standard e, quindi, non personalizzabili dai soci. Il vantaggio, direi anche l’unico, è che non si paga l’onorario del notaio per la costituzione.

SRL innovativa

La SRL innovativa è una società che ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A fronte di queste caratteristiche, sia la società che i soci possono godere di alcuni benefici.

Quarto tipo di SRL

Oltre a queste tre tipologie di società definite dalla Legge, c’è un quarto tipo di SRL che non compare nei testi di legge né nei testi didattici. È un tipo di SRL definito dalla prassi e dalla giurisprudenza: la SRL a ristretta base.

Definiamo prima di cosa si tratta.

La società a ristretta base è quella società di capitali composta da un numero limitato di persone, quasi sempre legate tra loro da legami di parentela.

Ma perché vi parlo della SRL a ristretta base? Perché in caso di accertamento, la responsabilità limitata del socio viene un po’ meno…ed il socio è chiamato a pagare di tasca propria!

L’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4 dicembre 2008 n. 28789) è ormai consolidato: i maggiori redditi accertati alla società di capitali a ristretta base societaria si considerano distribuiti ai soci, salvo prova contraria. In forza dell’art. 2697 comma 2 cc, l’onore della prova spetta ai soci. Saranno proprio i soci a dover dimostrare che i maggiori redditi accertati sulla società non sono stati distribuiti.

Nel corso degli anni sono varie le motivazioni e le prove che sono state prodotte dai soci a propria difesa, ad esempio:

  • ruolo marginale del socio nel comparto societario o, addirittura, del tutto estraneo alla gestione della stessa (Cass.2 febbraio 2016 n. 1932);
  • utili accantonati e non divisi tra i soci (ex multis, Cass. 9 luglio 2018 n. 18042);
  • utili percepiti solamente da alcuni soci (C.T. Prov. Treviso 24 giugno 2010 n. 71/6/10).

La prova diabolica a cui sono chiamati i soci non sarebbe soddisfatta neppure producendo i conti correnti bancari dal momento che la presunzione sarebbe quella di distribuzione degli utili in nero.

Pertanto, nel caso di distribuzione di utili prodotti fino al 31/12/2017 e percepiti da soci che detengono partecipazioni qualificate, quindi almeno pari al 20%, l’AdE procederà alla notifica di due avvisi di accertamento:

  • uno indirizzato alla società a ristretta base societaria attraverso il quale l’ufficio impositore rileva la sussistenza di utili extracontabili con la conseguente richiesta della maggiore IRES sui medesimi;
  • uno indirizzato al socio con il quale l’Agenzia delle Entrate tassa un reddito di capitale.

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