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Legge di Bilancio 2023 ha apportato delle modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni: 

  • al comma 54, lettera a), le parole: «euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85.000»;
  • al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.28 Modifiche Legge di Bilancio 2023: Regime Forfetario” su Spreaker.

Caratteristiche del regime

Il regime forfettario è stato istituito con la legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014), successivamente modificato con portata estensiva dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 9 a 11, legge n. 145/2018) – eliminando le limitazioni stabilite con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e modificando quelle per prestazioni di lavoro – e dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 692, legge n. 160/2019).

Il regime in esame è un regime di tassazione sostitutivo dell’IRPEF, dell’IRAP (comunque, non più applicabile alle persone fisiche) e dell’IVA, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, primo fra tutti il limite massimo di ricavi o compensi fissato a 85.000 euro annui per il 2023.

Questo regime fiscale agevolato rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano, nel contempo:

  • conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
  • sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (art. 70, Lgs. n. 276/2003), lavoro dipendente e collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Il regime forfetario si applica sempreché non si verifichi una delle cause ostative previste dall’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014.

Agevolazioni del regime forfetario

Il regime forfettario prevede:

  • una tassazione ridotta (aliquota 15%), sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA;
  • una riduzione dei contributi previdenziali;
  • semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Il reddito imponibile è calcolato applicando, all’importo di ricavi e compensi percepiti, un coefficiente di redditività a seconda dell’attività esercitata, sulla base dei codici ATECO, da qui il nome di regime forfettario.

Dal reddito lordo devono essere dedotti i contributi versati e sul reddito netto si applica l’IRPEF con l’aliquota del 15% (flat tax o tassa piatta) o quella del 5%, per i primi 5 anni, in caso di avvio di una nuova attività.

La disposizione normativa prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

In dipendenza dell’incremento del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario dal 2023, la scelta del regime è manifestata tramite il comportamento concludente effettivamente tenuto dal contribuente sin dall’inizio dell’anno, non risultando a tal fine determinanti eventuali adempimenti comunicativi.

L’utilizzo del regime forfetario viene manifestato, in prima battuta, con l’emissione di fatture in cui sono riportate le annotazioni relative all’esclusione da IVA, assolvendo l’imposta di bollo di due euro per importi superiori a 77,47 euro.

Sulle fatture cartacee emesse è riportata l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento, cioè dell’art. 1 commi 5489 della L. 23 dicembre 2014 n. 190.

Per le fatture elettroniche, nel file XML va indicato il codice RF19 nel campo “Regime fiscale” e il codice natura “N2.2” (Operazioni non soggette – altri casi). L’erroneo addebito dell’imposta durante il regime forfetario non rappresenta necessariamente un comportamento concludente volto a manifestare la volontà di applicare il regime ordinario, ma comporta, in ogni caso, la necessità di correggere l’errore con l’emissione di note di variazione.

Inoltre “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta”. Pertanto, sulle fatture emesse non è esposta la ritenuta d’acconto ed è indicato che la somma dovuta è soggetta all’imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario ed il relativo riferimento normativo.

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