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Super bonus, Bonus edili, Case Green, Nuova Sabatini – Ep.01 dell’08/02/2023

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Superbonus 110% ed Enti del Terzo Settore

Andiamo a vedere innanzitutto che cosa è accaduto con la pubblicazione della circolare numero 3 e del 2023. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato questo documento di prassi che tratta il tema del superbonus 110 per gli enti del terzo settore.

L’agenzia fa il punto, in particolare sul comma 10 bis dell’articolo 119 del DL 34/20, quello appunto dedicato al super bonus, in particolare parlandoci di quello che è il calcolo del limite di spesa ammesso al super bonus. In sostanza ci dice che nell’ambito soggettivo, come beneficiare del superbonus 110, rientrano sia le ODV che le ONLUS che le APS ma ne sono escluse le ASP, cioè le aziende di servizi alla persona.

Con l’avvento del RUNS, del registro unico nazionale del terzo settore, naturalmente queste diventeranno ETS e potranno essere ancora iscritte come ODV o come APS, ma non cambia quella che è l’agevolazione e il calcolo per il limite di spesa per il superbonus a prescindere dal fatto che la qualifica di questi soggetti cambi perché non cambia di fatto la loro sostanza; quindi, sostanzialmente c’è una continuazione dell’operatività delle Onlus nel momento in cui vengono esattamente come ETS.

Detto questo è necessario perché godano degli incentivi che gli immobili siano di categoria catastale B1 B2 D4 e che si tratti appunto di Onlus di odv o di APS, c’è anche da dire che c’è un requisito ulteriore, cioè nel consiglio di amministrazione non devono essere erogati delle dei compensi, quindi una sorta di gratuità di fatto della prestazione fatta dagli amministratori che deve essere verificata da statuto e quindi anche eventualmente dalle delibere.

Tant’è che alla data del primo giugno del 2021 deve essere verificata questa condizione; quindi, il divieto di percepire compensi da parte degli amministratori, e questa condizione deve permanere anche successivamente per tutta la durata dell’agevolazione.

Quindi, attenzione perché se, innanzitutto la delibera che stabilisce questo divieto è successiva al primo giugno 2021 già decade il beneficio, e se l’indennità e compensi vengono rinunciati o vengono restituiti, ma in realtà vengono deliberati e percepiti, attenzione perché non sussiste il beneficio superbonus.

La gratuità deve essere prevista dallo statuto vigente alla data del primo giugno 2021 e, naturalmente, deve permanere per tutta la durata dell’agevolazione. Tra l’altro, il possesso e la detenzione degli immobili che sono oggetto di intervento, adibiti ad attività di assistenza e attività tipica di questi enti, deve esserlo alla data di inizio lavori e naturalmente a titolo anche da parte di terzi può essere svolta l’attività e non è necessario che l’attività sia già iniziata, l’importante è che appunto vengono adibiti a questo tipo di attività successivamente.

Per quanto riguarda invece il limite di spesa di computo del tetto massimo di spesa agevolabile, fa un riferimento importante la circolare, perché ci dice che come parametro di riferimento per quanto riguarda la superficie i massimali di spesa, deve essere presa la superficie media di un’unità abitativa immobiliare come ricavabile dall’OMI e ci dice anche che va fatto riferimento al valore medio ricavabile dall’OMI riferibile alla media nazionale non a quella del comune dove è ubicato l’immobile stesso.

Quindi, ci fa un esempio e ci dice “laddove tu debba calcolare il limite massimo di spesa per il superbonus di un ente del terzo settore, devi andare a prenderti una superficie, ad esempio nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4000 metri quadrati e una superficie media ricavabile dall’omino nazionale di 100 metri quadri, dal rapporto di queste due grandezze si determinano 40 unità immobiliari figurative. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità in relazione agli interventi specifici.

Ad esempio, il cappotto come intervento trainante che ha un massimale di spesa pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari per quanto riguarda questo ETS moltiplicandolo per le 40 unità immobiliari figurativa e si otterrebbe un massimale di spesa agevolabile pari a 2 milioni di euro.” Quindi va fatta questa considerazione per il calcolo del limite di spesa da comma 10 bis di questi soggetti.

Errori nelle opzioni dei Bonus Edili: L’annullamento va inviato per ogni singolo protocollo

Altra cosa che ci va di segnalare è che stanno arrivando da parte degli uffici, in particolare del centro operativo di Pescara, che è quello che si occupa poi dell’annullamento dell’accettazione dei crediti delle opzione dei bonus edili, delle risposte di scarto alle istanze di annullamento inviate laddove il visitatore non abbia inserito nella mail o nella PEC che invia, nell’oggetto, il protocollo di riferimento da annullare. Cioè ci riferiamo al protocollo della ricevuta entratel che viene rilasciato dopo l’invio appunto dell’istanza originaria.

Ci dicono che un invio di PEC “multi pratica”, cioè laddove tu invii come visitatore una mail per annullare una comunicazione di opzione che è stata fatta e tu includi in questa PEC diverse pratiche, quindi diversi protocolli, questa PEC di richiesta di annullamento verrà scartata, perché va fatta una singola pec per ogni tipo di protocollo, per ogni protocollo che deve essere annullato. Quindi, facendo un esempio “avendo un Sal che presuppone quattro tipi d’intervento, ogni intervento ha una sua ricevuta telematica e quindi implica l’invio di quattro pec per annullare quel quel Sal”.

Quindi, vanno allegati i documenti di identità del visitatore, dei rappresentanti legali della società che sono controparti o della persona fisica che è il contribuente beneficiario. Una volta allegati tutti questi documenti e l’istanza, cioè il modello allegato alla circolare 33 del 2022 che è l’istanza da utilizzare per chiedere l’annullamento di questi tipi di invii fatti originariamente, deve essere allegata a una singola pec per protocollo. Quindi, attenzione allo scarto dei file delle richieste multi-file.

Case green dal 2030: Le regole UE che andranno al voto

Un’altra novità di è che il 9 febbraio 2023, verrà messo al voto dal Parlamento Europeo la modifica alle case Green, cioè verrà richiesta entro il primo gennaio del 2030, che tutti gli immobili residenziali debbano avere una classe energetica di tipo E nell’Unione Europea.

Tre anni più tardi, cioè il primo gennaio 2033, viene richiesta una classe energetica del tipo D. Questo nell’ottica di arrivare a un’emissione zero entro il 2050. Vedremo quali saranno poi gli obblighi per i singoli stati membri e come verrà recepita questa regola comunitaria.

Nuova Sabatini

Con un avviso nel sito del Ministero delle imprese del made in Italy del 9 gennaio 2023 era stato previsto, per la Sabatini Green, uno schema di dichiarazione liberatoria del fornitore, che vi invito andare a visionare, laddove venga acquistato un bene considerato agevolabile con la Sabatini Green.

Un contributo del 30% viene previsto per questi tipi di investimenti e c’è uno schema tipico da seguire per quanto riguarda appunto quello che deve rilasciare il fornitore, laddove avvenga l’acquisto appunto con la Sabatini.

Vi invito andare sul sito del Ministero per prendere visione, non solo della circolare del 6 dicembre che ha dato chiarimenti su questo tema, ma anche questo schema, l’allegato 4 alla circolare, questo schema di dichiarazione liberatoria del fornitore da tener presente e l’avviso del 9 gennaio ci ricorda il tutto.

Redditi in franchi dei residenti a Campione d’Italia: l’importo della riduzione forfetaria

È stato pubblicato un provvedimento dall’Agenzia delle Entrate anche per quanto riguarda i redditi di coloro che hanno la residenza Campione d’Italia, sappiamo esiste una normativa del 2013, la legge 147, che prevede al comma 632 che entro il 15 febbraio di ogni anno venga dal legislatore pubblicata quella che è la riduzione forfettaria, che è definita nella misura del 30% da articolo 188 bis del tuir, che debba essere maggiorato ridotta di una percentuale.

Quest’anno per l’anno d’imposta 2022 la riduzione forfettaria del cambio da applicare per coloro che percepiscono in franchi svizzeri dei redditi come persone fisiche iscritte all’anagrafe della popolazione residente a Campione d’Italia o dei redditi da lavoro autonomo con studi presso il comune di campione o redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali dalle snc dalle società di capitali che hanno sede operativa o Unità Locale nel comune è pari al 37,07% per l’anno 2022. Quindi vi invito, se avete casi di questo tipo a prenderne visione.

A questo punto non mi resta che ringraziarvi e quindi augurarvi buon lavoro Grazie della collaborazione.

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