PNRR, Crediti Energetici, Credito d’imposta, IVA – Ep.07 17/02/2023
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Andiamo a vedere le novità del 17 febbraio.
Stop Cessione per lavori non ancora iniziati
In realtà andiamo a fare una rassegna di quello che è avvenuto il 16. Ci sono diversi interventi normativi, perché il Consiglio dei Ministri in tarda serata il 16 febbraio si è riunito per approvare due decreti. Tra l’altro, uno dei quali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale straordinaria la numero 40 del 16 febbraio. Mi riferisco al Decreto super bonus e altri bonus edili che è stato approvato e che conferma lo stop alle cessioni dei crediti fiscali.
In sostanza, che cosa dice il DL 11 del 2023, appunto che entra in vigore il 17 febbraio, che è stato pubblicato nella Gazzetta quaranta del 16? Ci dice che intanto viene modificata la disciplina riguardante la preparazione dei crediti di imposta relativa alle spese per interventi in materia di recupero edilizio, efficienza energetica, superbonus 110, misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
L’oggetto dell’intervento normativo non è il bonus in sé, ma la cessione del relativo credito, che ha avuto e ha delle potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico. E cosa ci dice l’articolo 1 di questo decreto? Viene disciplinato di fatto in regime delle responsabilità solidale nel caso in cui il cessionario acquisti un credito da parte di terzi. Ci dice che, fermo restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione. Quindi, la responsabilità in solido se il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari che hanno acquisito il credito siano in possesso di una documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
E quindi, nel set documentale che viene predisposto, si ha il titolo edilizio abilitativo degli interventi, la notifica preliminare alla ASL, la visura catastale prima delle opere, le fatture, le ricevute, gli altri documenti che compravano le spese, le asseverazioni, la delibera condominiale, eventualmente anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, i documenti richiesti per l’ecobonus, il visto di conformità, l’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati che intervengono le cessioni di avvenuto osservanza degli obblighi del 231 del 2007. E l’esclusione opera riguarda anche quei soggetti che abbiano stipulato contratti conto corrente con una banca e acquistino appunto dalla banca.
Il solo mancato possesso della documentazione, comunque, non è una causa di responsabilità solidale per dolo grave del cessionario. Il quale può fornire con ogni mezzo di prova la propria diligenza e la non gravità nella negligenza.
La decorrenza di questo blocco dei crediti parte dal 17 febbraio 2023, la data in cui entra in vigore il decreto. Non sarà più consentita la prima cessione dei crediti di imposta relativi a categorie di spese particolari. Resta invece inalterata la detrazione, appunto di questi importi, in dichiarazione.
Sono abrogate le norme che prevedono la possibilità di cedere i crediti relativi a spese per la riqualificazione energetica, la ristrutturazione, quella importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200 mila euro e le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico che vengono realizzate su edifici condominiali.
Misure PNRR
Per quanto riguarda invece il decreto PNRR, questo prevede delle misure di fatto che vanno a mettere in sicurezza il piano del PNRR attraverso un cambio di governance. Perché viene accentrato a Palazzo Chigi la regia del piano con una nuova struttura che prevede quattro direzioni generali e un coordinatore. Ha l’obiettivo di andare a ridurre i vincoli e le autorizzazioni attraverso delle semplificazioni. Ci sono delle normative che riguardano l’edilizia scolastica, l’istituzione dell’agenzia italiana per la gioventù, una stretta sui comuni e quindi eventualmente se i comuni ostacolassero l’attuazione del PNRR, il decreto rafforza i poteri sostitutivi che consisteranno, che consentiranno, di commissariare più rapidamente il comune che è indietro con gli appalti del PNRR. Quindi l’intento è quello di velocizzare l’attuazione.
Modello comunicazione dei Crediti Energetici 2022
È stato pubblicato anche il modello per la comunicazione dei crediti energetici residui del 2022 entro il 16 marzo 2023. Sappiamo che c’è una scadenza per tutte le imprese che fruiscono decreti di imposta energetici sia gasivore che non gasivore, sia energivore che non energivore. E tra l’altro, come chiarisce il provvedimento, questo modello verrà utilizzato appunto entro il 16 marzo, ma solo laddove vi sia un credito residuo per l’anno d’imposta 2022 non utilizzato completamente o non ceduto completamente.
Fusione per incorporazione: Modalità utilizzo Crediti d’imposta per ristrutturazioni
Con l’interpello 218 del 16 febbraio del 2023, l’Agenzia delle Entrate tratta il tema della fusione per incorporazione. In particolare, si discute della modalità di utilizzo dei crediti di imposta per le ristrutturazioni nel caso di un’operazione straordinaria di questo tipo.
Partendo dal concetto che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione, si prosegue in tutti i loro diritti e rapporti processuali anteriori alla fusione. In altre parole, l’operazione ha effetto, tra l’altro, quando è stata eseguita l’ultima delle operazioni prescritte dal 2504 del codice civile.
Fiscalmente, l’articolo 172 comma 4 del TUIR stabilisce che dalla data in cui effettua la fusione, la società che risulta dalla fusione o il corporate subentra negli obblighi e nei diritti della società fuse incorporate relative alle imposte sui redditi. Partendo da questi tre presupposti, si arriva al fatto che l’operazione di fusione integra sul piano civilistico e fiscale una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.
Quindi, di fatto, la possibilità di utilizzare i crediti che sono stati acquisiti e quindi il passaggio dei crediti dall’incorporata all’incorporante non costituisce una nuova cessione dei crediti. È, invece, un subentro che l’incorporante a titolo universale fa in tutti i diritti dell’incorporata. È per questo che nella compilazione dell’F24 è necessario che nella sezione contribuente venga indicato, nell’F24 di compensazione, il codice fiscale della società incorporante come primo codice fiscale del soggetto coobbligato. Il secondo codice fiscale sarà quello dell’incorporata e al codice identificativo 62 dell’F24.
Rimborso IVA
Il 217 del 16 febbraio ci parla dei rimborsi IVA e, quindi, in materia di rimborsi IVA, da dichiarazione annuale o da modello TR, l’articolo 38 bis del decreto IVA dispone che i rimborsi superiori ai €30.000 debbano essere presentati preventivamente. Deve essere presentata preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso, con il visto di conformità o con la sottoscrizione dell’organo di controllo. È necessaria, quindi, una dichiarazione sostitutiva che attesti la consistenza patrimoniale dell’impresa.
Con il 217 del 2023, l’Agenzia si sofferma proprio su questa tematica e ci dice che, in merito alla garanzia necessaria laddove il rimborso sia superiore a €30.000, per quanto riguarda la procedura da applicare nel caso in cui si rinunci al rimborso, ci dice che l’invio di una comunicazione formale di rinuncia al rimborso, una volta ottenuto il diniego dell’ufficio, la società potrà inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 per l’anno 2022 Arrigo VL26, cioè credito richiesto rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio, e va indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’ufficio competente abbia formalmente negato il diritto a rimborso ma abbia comunque autorizzato il contribuente a utilizzare il credito per l’anno 22 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale. Quindi, se avete un caso di questo tipo, vi rimando anche a questo.
Bonus edicole
Ricordiamo che va presentato anche con la firma Caves il bonus edicole, per coloro che sono interessati dal bonus, entro il 15 di marzo del 2023. Quindi, appuntiamo nell’agenda anche questa scadenza per tutti gli intermediari.
Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.
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