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Superbonus, VIES, Nota Spese, Regime forfetario – Ep.15 del 01/03/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.

Andiamo a vedere le novità del  primo marzo 2023, giornata ricca.

Regime forfetario e soglia ricavi

Arriva l’ok dall’Unione Europea per l’innalzamento delle soglie dei ricavi compensi da 65.000 a 85.000 da rispettare per accedere, non solo anche per permanere nel regime forfettario. La modifica era stata introdotta dalla manovra 2023, ora arriva l’okay definitivo da parte appunto del consiglio, c’è una proposta di decisione di esecuzione quindi del Consiglio d’Europa del 20 febbraio 2023, che appunto conferma la deroga. Una deroga che era stata richiesta, all’articolo 285 della direttiva 2006 112CE, relativa proprio al sistema dell’IVA nell’Unione Europea.

Ravvedimento operoso

Viene pubblicata con la risoluzione 12E del primo marzo, tutta una serie di codici tributo per il versamento delle imposte laddove si utilizzi il ravvedimento operoso. Quindi viene prevista la possibilità di utilizzare, dove appunto il versamento non viene a scadenza ma viene con l’utilizzo del ravvedimento operoso da 472 del 97 articolo 13, quindi parliamo dell’avvenimento operoso ordinario, tutta una serie di codice tributo che appunto verranno utilizzati a decorrere dal 2 maggio 2023, per versare imposte sostitutive e imposte sui redditi.

Quindi anziché versare la cedolare secca con 1841 e 1842, se deriva dall’avvenimento operoso, si verserà la sanzione con il 8940 e gli interessi col 1940.

Anagrafe Tributaria

Ricordiamo l’interpello 225 del primo marzo, il quale riguardava il rapporto con le banche e gli altri intermediari finanziari. Con la risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro oggettivo dell’obbligo di comunicare i dati da parte dei intermediari all’anagrafe tributaria.

Ciò che ci dice l’interpello è che devono essere comunicati quei dati che sono un obbligo di comunicazione previsto già dall’articolo 7 comma 6 del DPR 605 del 1973. Non solo tutti i dati dei conti correnti, carte di credito, debito, cripto valute, quindi tutti i rapporti, saldi, movimenti attivi, ma anche quando è controparte un altro operatore finanziario, devono essere comunicati.

Nota Spese

Ricordiamo che con l’interpello 226 del primo marzo, la nota spese dell’agenzia Entrate si è espressa in riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione, con l’intervento di un pubblico ufficiale. La posizione dell’amministrazione è emersa più volte sul tema con diversi documenti di prassi, ad esempio con la risoluzione 46E del 2017 e con la risoluzione 5 del 2018.

Con riferimento specifico alla dematerializzazione delle Note spese dei dipendenti trasfertisti, era intervenuto nel 2019 con l’interpello 417. È stato chiarito che in generale i giustificativi allegati alle Note spese trovano corrispondenze nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Se si utilizzano modalità analitiche di rimborso spese e dipendenti e insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustificativi, la nota può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici. Naturalmente, se sia possibile poi ricostruire anche il contenuto attraverso una serie di documenti e dati della contabilità, ciò fa sì che il processo di conservazione elettronica di questi giustificativi sia perfezionato in modo corretto senza che vi sia un pubblico ufficiale.

Se invece il giustificativo legato alla nota spese non consente di risalire al suo contenuto attraverso delle scritture contabili e documenti quindi obbligatori, anche se sono in possesso di terzi, qui in questo caso la conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale. E quindi allo stesso conclusione giunge l’agenzia nel caso in cui i giustificativi siano comunque emessi da soggetti economici esteri di paesi extra UE con i quali non esiste una collaborazione e quindi, in questo caso, è necessario avere un pubblico ufficiale che intervenga per rendere il tutto valido. rendere il tutto valido.

Cessione ramo d’azienda

e poi l’interpello 227 che riguarda di fatto e la cessione dei ramo d’azienda società inattiva, e i requisiti per i rimborso.

capita che per quanto riguarda la richiesta del rimborso dell’IVA, l’articolo 38 bis del comma 3 del DPR 73 del 72, stabilisca che i rimborsi dei crediti IVA che superano i 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio, possono essere fatte senza una presentazione di una garanzia, ma se viene presentata la dichiarazione annuale o l’istanza di rimborso con il visto di conformità o con la sottoscrizione dell’ordine di controllo corredata da una dichiarazione sostitutiva di atTo Notorio.

Per quanto riguarda i requisiti di quello che si attesta nella dichiarazione sostitutiva , cosa dice il contribuente di avere le condizioni di solidità patrimoniale, di continuità aziendale di regolarità di versamenti dei contributi PREVIDENZIALI assistenziali .
E questi requisiti unitamente anche all’assenza di situazioni di rischio sono le condizioni per avere appunto rimborso del credito IVA .

le ipotesi di rischio che obbligano invece la prestazione della garanzia, sono non essere in attività e aver ricevuto visite di accertamento rettifica.
ora qualora come dice l’interpello 227, se si è fatta una cessione d’azienda, Quindi questa operazione straordinaria, non comporta che appunto vengano ceduti anche i requisiti, che sono rimangono comunque soggettivi, per richiedere quindi rimborso senza garanzia , quindi essendoci diversità di soggetti tra le due parti, l’istante quindi colui che ha fatto l’operazione straordinaria, se è una società inattiva lascia presumere la sussistenza delle ipotesi di rischio, e quindi c’è sempre necessità della garanzia per chiedere rimborsi superiori ai 30.000 euro.

VIES

L’interpello 227 riguarda la cessione di un ramo d’azienda di una società inattiva e i requisiti per ottenere il rimborso dell’IVA. Secondo l’articolo 38 bis del comma 3 del DPR 73 del 72, i rimborsi dei crediti IVA superiori a 30.000 euro possono essere richiesti senza presentare una garanzia, a condizione che venga presentata la dichiarazione annuale o l’istanza di rimborso con il visto di conformità o con la sottoscrizione dell’ordine di controllo corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I requisiti per ottenere il rimborso del credito IVA sono attestati nella dichiarazione sostitutiva, che deve dichiarare le condizioni di solidità patrimoniale, di continuità aziendale e di regolarità di versamenti dei contributi previdenziali assistenziali. Inoltre, devono essere assenti situazioni di rischio, come la mancanza di attività o la ricezione di visite di accertamento rettifica.

Tuttavia, se è stata effettuata una cessione d’azienda, i requisiti non vengono automaticamente trasferiti e rimangono soggettivi. Pertanto, se l’istante ha effettuato l’operazione straordinaria e la società è inattiva, si presume la sussistenza delle ipotesi di rischio e quindi la necessità di una garanzia per richiedere rimborsi superiori ai 30.000 euro.

Superbonus

L’interpello 234 riguarda il superbonus. Si tratta del caso di una cessione di un trasferimento dell’azienda e quindi della cessione del credito incorporato in pancia a quella azienda. Cosa dice l’agenzia? Innanzitutto, per gli interventi di recupero e bonus facciate, si può optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Nell’interpella 234, l’agenzia risolve un dubbio in ordine alla fruizione del credito, nell’eventualità che a seguito della cessazione dei disciplinari di affidamento relazione una serie di possibili scenari di affidamento del servizio ad altri soggetti. La società, seppur continuando a svolgere un’attività di manutenzione straordinaria, e quindi di implementazione degli asset che compongono il ramo d’azienda dedicato proprio all’esercizio al trasporto pubblico, in questo caso, perda la virtù di una cessione di un affitto d’azienda. Il dubbio verte in particolare sulla possibilità che il credito si trasferisca al cessionario affittuario, per effetto della cessione dell’affitto da ramo d’azienda, in proporzione al valore della produzione che verrebbe ceduto.

Cosa dice l’agenzia? Non è possibile. Nel momento in cui viene ceduto il credito, questo ha una sua corsia di cessione, di regolamentazione ben precisa, e dettata dall’articolo 121 del DL 34/2020 che non è come tutti gli altri crediti. Quindi, le uniche regole applicabili per la circolazione dei crediti tributari sono quelli dell’articolo 121 del DL 34/2020 e non è contemplata l’operazione straordinaria per poter appunto cedere questi crediti.

Resta fermo quanto chiarito invece per la fusione, nella risposta 218 del 2023.

 

Modello RAP

Ricordiamo poi che c’è anche un modello per comunicare i contratti preliminari di compravendita. Dal 7 marzo 2023, c’è la possibilità di utilizzare il modello RAP, cioè quello per la registrazione di un atto privato, che è disponibile già dal 20 dicembre 2022 sul sito dell’agenzia.

 

Non solo per registrare contratti di comodato, ma anche per la registrazione del contratto preliminare di vendita, cioè di quell’accordo con cui appunto l’alienante e il compratore si impegnano a stipulare un successivo atto di compravendita definitivo e col quale avverrà il trasferimento del diritto di pr

La registrazione online può essere fatta con la procedura web già dal 7 marzo 2023 e appunto il modello RAP va presentato in modalità telematica o con intermediari o direttamente. Allegando tutta una serie di atti: la copia del contratto sottoscritto alle parti, la copia ed eventuali ulteriori documenti, mappe, planimetrie, eccetera.

E questo può essere fatto anche presso gli uffici da parte di soggetti che invece non sono obbligati a una registrazione telematica dei contratti di locazione. Presentano il modello RAP cartaceo, si recano all’ufficio, viene registrato comunque.

 

Credito d’imposta per imprese agricole

Ricordiamo poi i crediti di imposta per le imprese agricole della pesca, perché sappiamo che è stato differito dal 31 marzo al 30 giugno il termine entro il quale può essere utilizzato in compensazione, il credito che maturano queste imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di carburante.

Inoltre, con il DL 115 del 2022 è stato stabilito che deve essere inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, riferita al credito residuo non ancora compensato per il terzo trimestre. In virtù di questo, è stato aggiornato il modello per la comunicazione del 16 marzo e troveremo all’interno del quadro B anche questa casistica per il terzo trimestre, non solo per il quarto trimestre.

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva di avere i requisiti per fruire del credito d’imposta, vi invitiamo a prestarvi la massima attenzione nel compilare il documento.

 

Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.

 

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