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Il D.Lgs 36/2021, che entrerà in vigore dal 1 Luglio 2023, è la norma che ha l’obiettivo di riordinare e riformare le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il focus di oggi riguarda proprio gli enti sportivi dilettantistici. Innanzitutto, tracciamo il perimetro di applicazione. Possono esercitare attività sportiva dilettantistica le società di capitali, comprese le cooperative, le associazioni riconosciute e non, gli enti del Terzo Settore. Non sono, invece, ammesse le società di persone, proprio per evitare qualsiasi forma di promiscuità fra il patrimonio sociale e quello personale dei soci.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott. Mancini

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Ente sportivo dilettantistico

La costituzione di un ente sportivo dilettantistico si realizza attraverso tre distinte fasi, ciascuna delle quali deve rispettare determinati criteri:

  1. la stipula dell’atto costitutivo;
  2. l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale;
  3. l’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La mancanza di uno solo di questi requisiti, fa perdere all’ente la qualifica di ente sportivo dilettantistico.

Stipula Atto Costitutivo

Il primo step, abbiamo detto, è la stipula dell’atto costitutivo.

L’atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta e nella denominazione devono essere inseriti gli aggettivi “sportivo” e “dilettantistico”.

Lo statuto deve necessariamente prevedere l’assenza di fini di lucro e l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Per assenza di fini di lucro si intende il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta. Si considera distribuzione indiretta di utili, per esempio, l’erogazione di compensi a soci o a membri del direttivo in misura eccessiva. Al riguardo, consiglio di fare riferimento, per analogia, alla casistica indicata all’art. 8 del CTS.

Il divieto di distribuzione di utili è attenuato solo per le società di capitali e le società cooperative. Questi possono destinare una quota degli utili ad aumento del capitale sociale oppure alla distribuzione di dividendi ai soci. L’agevolazione è maggiorata per le associazioni che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi.

Affiliazione a federazione sportiva nazionale

Il secondo step è l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale. È anche possibile iscrivere l’associazione/società a più federazioni; In questo caso, peró, è necessaria la preventiva affiliazione alla federazione sportiva di riferimento per poi richiedere l’iscrizione anche alle altre federazioni.

Costituzione ente sportivo dilettantistico

Il terzo e ultimo step per la costituzione di un ente sportivo dilettantistico è l’iscrizione nel Registro Nazionale per le attività sportive dilettantistiche. Si tratta di un registro pubblico e consultabile da tutti, tenuto dal Dipartimento dello Sport.

Lavoratore sportivo

Un elemento rilevante introdotto dalla riforma è la nuova disciplina del lavoro sportivo che troviamo all’art. 25 e seguenti.

Prima di tutto, definiamo chi è il lavoratore sportivo. È lavoratore sportivo è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di Federazioni Sportive Nazionali e di Enti di Promozione Sportiva, invece, può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative assoggettate alla gestione separata inps.

L’art. 28 evidenzia che il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell’art. 36, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non sono soggetti a tassazione fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Nel caso di compensi superiori, solo l’eccedenza rispetto a € 15.000 formerà base imponibile.

Dal punto di vista previdenziale, invece, tali compensi sono soggetti alla gestione separata inps per importi superiori a € 5.000.

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