Le detrazioni previste per interventi finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), sono fruibili per i contribuenti persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati non commerciali, società semplici, titolari di reddito di impresa e associazioni tra professionisti in virtù di un titolo idoneo che giustifichi la detenzione o il possesso del bene oggetto di interventi.
Per poter fruire delle detrazioni il contribuente deve essere in possesso di specifica documentazione.
Beneficiari
Il Decreto interministeriale del 19/02/2007 in materia di “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” dispone all’art. 2 rispetto ai soggetti beneficiari della detrazione.
Nello specifico, in base a quanto indicato nel menzionato decreto, possono beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti i contribuenti persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati non commerciali, le società semplici, i titolari di reddito di impresa e le associazioni tra professionisti.
Presupposto per beneficiare della detrazione è il possesso o la detenzione dell’immobile oggetto degli interventi in ragione di un titolo idoneo.
Rientrano pertanto tra questi:
- I proprietari o nudi proprietari;
- I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- I soci di cooperative (a proprietà divisa o indivisa);
- I titolari di imprese individuali;
- I soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le imprese familiari;
- I locatari e i comodatari;
- I familiari conviventi limitatamente agli immobili in cui si può realizzare la convivenza con l’esclusione, pertanto, di quelli strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione;
- Il coniuge separato a cui è stato assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge;
- I conviventi di fatto;
- Il futuro acquirente.
Per quanto riguarda i titolari di reddito di impresa occorre specificare che, in base a quanto chiarito nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008, la detrazione è riconosciuta esclusivamente per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati su immobili strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. Rimangono al contrario esclusi dall’agevolazione gli interventi effettuati sugli immobili “merce” dalle imprese di costruzione o ristrutturazione.
Possono inoltre beneficiare della detrazione i condòmini per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali e gli Istituti Autonomi per le case popolari.
Infine, in presenza di finanziamenti concessi tramite contratti di leasing, l’agevolazione è riconosciuta all’utilizzatore dell’immobile oggetto di intervento nella misura dell’importo finanziato.
Adempimenti
Per poter fruire delle detrazioni il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione:
- Asseverazione del tecnico abilitato che attesti la conformità degli interventi ai requisiti tecnici previsti. L’asseverazione può essere, a partire dall’11 ottobre 2009, sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità al progetto degli interventi effettuati.
Inoltre, è possibile sostituire l’asseverazione con il certificato del produttore in presenza dei seguenti interventi:
- Sostituzione di infissi e finestre;
- Caldaie a condensazione (con potenza inferiore a 100KW);
- Pompe di calore (con potenza elettrica assorbita inferiore a 100KW);
- Sistemi di dispositivi multimediali.
- Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato. Tale adempimento non è richiesto:
- dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi sul singolo immobile e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- dal 15 agosto 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- per interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari, per gli impianti di climatizzazione con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per i dispositivi multimediali.
- Scheda descrittiva degli interventi da conservare in sostituzione, a partire dal 2018, degli allegati E ed F. La scheda descrittiva deve essere inviata all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, corrispondente alla data del collaudo oppure, in mancanza di tale adempimento, dal termine indicato nella documentazione dal soggetto che ha effettuato gli interventi. L’invio dei dati deve essere effettuato tramite apposito portale per via telematica. In seguito all’invio il contribuente riceve dall’ENEA una e-mail contente la conferma di ricezione che occorre conservare ai fini della detrazione. In sostituzione di questa è possibile fare riferimento alla scheda descrittiva che riporta il codice denominato CPID (Codice Personale Identificativo) che attesta la corretta trasmissione. In caso di omessa comunicazione dei dati all’ENEA, per non perdere il diritto alla detrazione, è possibile ricorrere alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012). In altre parole è possibile sanare l’omessa trasmissione mediante l’invio tardivo della comunicazione, fin tanto che l’omessa trasmissione non sia stata già accertata e l’invio venga effettuato entro i termini corrispondenti alla prima dichiarazione utile con il contestuale versamento della sanzione minima pari ad € 250,00.
- Pagamento mediante bonifico dedicato che evidenzi nella causale il riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico. In caso di errata indicazione del riferimento all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917) utilizzato in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il diritto alla detrazione viene comunque riconosciuto senza ulteriori adempimenti correttivi. Nel bonifico occorre inoltre indicare il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale o la partita IVA del soggetto destinatario del pagamento. Il bonifico dedicato è necessario per la corretta applicazione della ritenuta nella misura dell’8% da parte dell’istituto finanziario nei confronti del soggetto verso il quale il pagamento è stato emesso. È comunque possibile sanare l’emissione di un bonifico ordinario in luogo del bonifico dedicato, tramite la sottoscrizione da parte del soggetto che ha eseguito i lavori di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli importi sono stati correttamente contabilizzati.
- Documenti di spesa che riportano gli importi dovuti per il pagamento degli interventi.
Dott.ssa Francesca Sparano
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