La rinuncia del credito da parte del socio verso la società, è riconducibile alla remissione del debito art.1236 c.c. “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”;
si tratta pertanto di un negozio unilaterale in base al quale il creditore socio rinuncia al credito vantato nei confronti della società e tale rinuncia diventa efficace nel momento in cui viene comunicata alla società.
Rinuncia del credito
In base all’OIC 28 parte 36, “la rinuncia del credito da parte del socio – se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto”.
È necessaria una comunicazione scritta con cui il socio rinunci esplicitamente al credito.
Il D.Lgs. 147/2015 ha introdotto una nuova disciplina in ambito fiscale contenuta nell’art.88 TUIR c.4 bis “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine il socio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”. Ciò significa che in assenza di tale comunicazione, la società beneficiaria assoggetterà a tassazione l’intero importo come sopravvenienza attiva.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124/E/2017 ha chiarito che le disposizioni su indicate non si applicano ai crediti vantati verso una società partecipata da soci soggetti persone fisiche per i quali secondo l’Agenzia delle Entrate non ci sarebbe differenza tra valore civile e fiscale del credito, pertanto il socio persona fisica non sarebbe tenuto alla comunicazione del valore fiscale del credito.
In conclusione, sulla base di quanto contenuto nell’OIC 28, è importante considerare la natura della rinuncia al credito, qualora lo stesso si riferisca a “Versamenti effettuati a titolo di finanziamento” (voce D3 passivo dello Stato patrimoniale), la rinuncia del credito da parte del socio motivata da ragioni di carattere finanziario, comporta la cancellazione del debito, in capo alla società, e la rilevazione diretta di un incremento di patrimonio sotto forma di “Riserva di capitale”, la rinuncia al credito non comporterebbe riflessi sul conto economico della società; diversamente la rinuncia al credito del socio motivata da diverse ragioni, per esempio di carattere commerciale, sembrerebbe invece costituire una “sopravvenienza attiva” in capo alla società debitrice.
Dott.ssa Elena Mancini