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La legge di bilancio 2022 (art. 6, D.L. n. 146/2021) ha proceduto:

  • ad abrogare il “vecchio” regime del patent box (art. 1, co. 37-45, L. 190/2014), quale detassazione del “sovrareddito” riconducibile all’utilizzo dei beni immateriali
  • sostituito da una “superdeduzione” del 110% applicata ai costi di ricerca e sviluppo in relazione a determinati beni immateriali, a partire dal periodo in cui è ottenuto un titolo di “privativa industriale” (che opera anche per i relativi costi sostenuti negli 8 periodi precedenti).

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.57 Nuovo Paten Box o Superdeduzione del 110%” su Spreaker.

Normativa

L’art.1, co. 10, della Legge di Bilancio 2022, nel modificare il citato art. 6 del DL 146/2021, ha:

  1. a) ad incrementare al 110% (in luogo del 90%) la maggiorazione delle spese di R&S
  2. b) ad escludere dai beni immateriali agevolabili: i marchi d’impresa ed il c.d. “know-how”
  3. c) a permetterne la cumulabilità col credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, co. 198-206, L. 160/2019
  4. d) a modificare il regime transitorio.

Costi agevolabili

Ai sensi del “nuovo” art. 6, co. 3, sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo relativi a:

  1. a) software coperti da copyright
  2. b) brevetti “industriali”
  3. c) disegni e modelli giuridicamente tutelati

utilizzati:

  • direttamente
  • indirettamente (concessione su licenza a terzi indipendenti o correlati) nello svolgimento della propria attività.

ESCLUSIONI: con la riscrittura dell’art. 6 D.L. 146/2021 risultano esclusi:

  • i marchi d’impresa
  • i processi, le formule e le informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (“know how”)

L’agevolazione spetta anche al licenziatario del bene immateriale con diritto allo sfruttamento economico, purché sostenga l’attività di R&S e ne sostenga i costi.

Al contrario, rimangono esclusi i “beni merce”.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese di R&S sostenute dal consorzio:

  • per conto proprio: sono agevolabili per il consorzio
  • per conto dei consorziati a cui “ribalta” i costi: sono agevolati dai consorziati.

Analogo concetto si applica alle “reti soggetto” di imprese.

Le attività “rilevanti” di ricerca e sviluppo sono improntate al regime previsto per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (di cui al DM 26/05/2020). La norma prevede, ora, in via espressa la possibilità di svolgere l’attività agevolata:

  • oltre che in via diretta
  • anche mediante contratti di ricerca (cd. “extra muros”):
  • sia con società terze (purché diverse da società del gruppo: controllante, controllate o sorelle, anche considerando le partecipazioni detenute dai familiari di cui all’art. 5, Tuir)

Le attività di R&S devono essere svolte (p.to 3.3, Provv. 15/02/2022):

  • sotto la “direzione tecnica” dell’investitore “tramite proprio personale” (si ritiene sufficiente un costante monitoraggio della ricerca, al fine di indirizzarla secondo le esigente dell’investitore)
  • prevedendo che il rischio di insuccesso tecnico (e finanziario) sia posto a carico dell’investitore (non è agevolabile la spesa derivanti da contratti che hanno ad oggetto un “obbligo di risultato”).

È confermata la rilevanza delle spese sostenute:

  • oltre sia per lo sviluppo ex novo del bene immateriali
  • anche per la sia manutenzione, accrescimento e protezione.

Soggetti beneficiari

Possono fruire dell’agevolazione (“vecchia” o “nuova” Patent box):

  • tutti i titolari di reddito d’impresa (a prescindere dalla natura giuridica inclusi gli enti non commerciali per l’attività svolta nell’ambito dell’eventuale attività commerciale svolta in via non prevalente)
  • residenti fiscalmente in Italia o in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo (cd. “collaborativi”).

Sono esclusi dall’agevolazione in commento

  • i lavoratori autonomi ed alle società semplici
  • i soggetti che determinano il reddito con criteri catastali o in modo forfettario
  • i soggetti in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dell’attività economica (dal periodo in cui si instaura).

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/2023 precisa che l’agevolazione spetta ai soli soggetti che si assumono il “rischio” dell’iniziativa, cioè sostengono i costi a fronte del futuro sfruttamento del bene immateriale, non spettando, conseguentemente a coloro che

  • non solo non rimangono incisi dai costi (es: in quanto li riaddebitano a terzi)
  • ma anche in quanto il titolo di privativa industriale non sia impiegato nei processi aziendali (es.: per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

L’agevolazione

L’agevolazione consiste in nella maggiorazione al 110% della deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo agevolati. Il primo periodo d’imposta nel quale è possibile fruire della superdeduzione è quello in cui si ottiene il titolo di “privativa” industriale (anche presso un Registro estero, purchè di un paese UE o col quale è in vigore un apposito trattato internazionale)  e vi è “l’effettivo utilizzo del bene immateriale” (dunque, vi è la cd. “entrata in funzione”), che può ben intervenire in un periodo d’imposta successivo a quello di ottenimento della privativa.

Costi ammessi:

  • spese del personale (di lavoro subordinato, di lavoro autonomo od altro rapporto diverso dal lavoro subordinato) direttamente impiegati nell’attività agevolata svolta internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
  • Il compenso amministratori è ammesso nei seguenti limiti:
  • non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante
  • ed è subordinato all’effettiva erogazione da parte della società nel periodo d’imposta agevolato
  • è esclusa la eventuale quota di compenso variabile (a titolo di partecipazione agli utili)

Il legale rappresentante deve autocertificare l’effettiva partecipazione alle attività ammissibili e la congruità del compenso in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche ed alle retribuzioni riconosciute agli altri soggetti impiegati nelle medesime attività ammissibili. La medesima autocertificazione va resa per eventuali prestazioni rese dai familiari dei soci/amministratori (va resa dall’imprenditore individuale nel caso di prestazione resa da un suo familiare).

  • le quote di ammortamento relative a beni materiali mobili ed ai beni immateriali utilizzati nelle attività agevolate per l’importo fiscalmente deducibile nel reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo.
  • i canoni di leasing o di locazione semplice relative a beni materiali mobili ed ai beni immateriali utilizzati nelle attività agevolate per l’importo fiscalmente deducibile nel reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo.
  • le “altre spese” relative a beni materiali mobili ed ai beni immateriali utilizzati nelle attività agevolate per l’importo fiscalmente deducibile nel reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo.

Il costo va imputato pro-quota in base a criteri obiettivi (non forfettari), da autocertificare a cura degli amministratori, ove destinati anche ad attività non ammissibili (o da imputare ad una sola delle immobilizzazioni realizzate)

  • Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti.
  • Le spese per materiali, forniture vari ed altri prodotti analoghi sostenute nell’attività agevolata

È stato eliminato il divieto di cumulo della “super deduzione” col credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex co. 198-206, art. 1, L. 160/2019, tuttavia la base agevolata del credito d’imposta va calcolata “al netto di altre sovvenzioni”, tra cui rientra la minore Ires/Irpef ed Irap determinata dalla superdeduzione.

La superdeduzione del 110% rileva:

  • sia ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires)
  • che ai fini dell’Irap

ed opera come variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

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