Le forme giuridiche di ASD e SSD
L’ Art. 6 del D.lgs 36/2021 va a declinare tutte le forme giuridiche possibili al fine di svolgere attività sportiva e prevede nella denominazione sociale le parole “sportiva” e “dilettantistica”, per indicare la loro finalità sportiva non professionistica. Le forme giuridiche contemplate sono:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 ss. codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (in deroga d.p.r. 361del 2000 – riconoscimento concessorio); (art.14, del D.Lgs. 39/21, decorrenza 31/8/22)
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI, del codice civile, vale a dire: società di capitali (Srl, Spa e Sapa) e società cooperative;
- c-bis) ETS iscritti al Runts e che esercitano, come attività di interesse generale,
l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Sportivo art.10.
Agli ETS iscritti sia al Runts sia al Registro Sport si applicano le norme del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle norme del Capo I, solo in quanto compatibili con il CTS e per le Imprese Sociali con il D.lgs.112/2017(ex. Art 102 c.2 lett. a) Abroga l.417/91 e l. 398/91).
Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.
Ci troviamo nella c.d. “area del dilettantismo” disciplinata dall’art. 38 c. 1 bis che comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7 inclusi gli ETS di cui al comma 1 ter, che svolgono attività sportive in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
Atto costitutivo e statuto
Le SSD e ASD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Come previsto dall’ art. 7 del d.lgs. n. 36/2021 nello statuto devono essere espressamente previsti:
- denominazione sociale;
- oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- attribuzione della rappresentanza legale dell’ASD;
- assenza di fini di lucro, ai sensi dell’art.8 (ricordiamo che il fine di lucro è squisitamente soggettivo ovvero è preclusa la divisone anche indiretta di utili);
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive per le quali si applica la disciplina della forma societaria prescelta contenuta nel Codice Civile.
- obbligo redazione rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi;
- modalità di scioglimento associazione;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle SSD e ASD. 1-bis. Laddove le ASD/SSD abbiano assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Runts, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al co.1 lett.b NON è richiesto;
- Le SSD sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo l’art.8,co.3-4bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
Assenza di fine di lucro
Seguendo le linee guida contrassegnate dall’ art. 8 del d.lgs. n. 36/2021 le ASD e SSD destinano utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. Pertanto, risulta vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Vale la presunzione di distribuzione indiretta utili art.3, co.2, ultimo periodo, e comma 2 bis (non è distribuzione se ristorni a soci coop.) del Dlgs.112/17.
Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative (quindi non società di persone) di cui al Libro V, Titolo V e VI c.c., gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei BPF aumentato di 2,5%, rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni primo periodo non si applicano alle soc. coop. a mutualità prevalente ai sensi art.2512 c.c. 4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V, Titoli V e VI c.c., è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. (nb: medesima disposizione prevista per le Imprese Sociali).
Attività secondarie e strumentali
Secondo quando affermato dall’ art. 9 del d.lgs. n. 36/2021 le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali (sportive e accessorie), a condizione che l’atto costitutivo o statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Dpcm.
Incompatibilità di cariche
L’ art. 11 del d.lgs. n. 36/2021 vieta agli amministratori di ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre SSD o ASD nell’ambito della medesima FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI. (anche se operanti in ambiti diversi)
Dott. Fabio Vincitorio