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Premessa

La riforma dello sport ha la sua genesi nella legge delega: L. 8.8.2019 n. 86 (G.U. 16.8.2019 n. 191) – Deleghe al Governo e altre di posizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione. In vigore dal 31.8.2019. Successivamente sono stati emanati 5 decreti attuativi:

  • D.lgs. 28.2.2021 n. 36 – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Art. 5 legge delega). Modificato dal D.lgs. 5.10.2022 n. 163 (primo decreto correttivo)
  • D.lgs. 28.2.2021 n. 37 – Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (Art. 6 legge delega).
  • D.lgs. 28.2.2021 n. 38 – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (Art. 7 legge delega).
  • D.lgs. 28.2.2021 n. 39 – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (Art. 8 legge delega).
  • D.lgs. 28.2.2021 n. 40 – Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (Art. 9 legge delega);

che racchiudono l’intero mondo sportivo.

Inoltre è stato approvato il decreto correttivo al d.lgs. 36/2021 che dovrà essere adottato entro l’ 1/09/2023 da parte del Governo.

Di seguito si propongono le disposizioni relative all’adeguamento degli statuti alla luce delle novità introdotte dallo schema di Decreto approvato dal governo; per una versione definitiva occorrerà attendere l’esame finale del testo del decreto correttivo.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L’esigenza di inserire negli statuti i contenuti previsti dagli articoli che andremo ad analizzare è finalizzata all’ iscrizione presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri), per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società Sport e Salute S.p.a.. Nel Registro sono presenti tutte le s.s.d. e a.s.d. che espletano attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, così da poter beneficiare di tulle le agevolazioni previste sempre se soddisfatti gli ulteriori quesiti.

La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica con le modalità descritte nel Regolamento adottato dal Dipartimento, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu.

Articoli da attenzionare

Per i redattori dei nuovi statuti e per quelli da aggiornare gli articoli di riferimento che seguono contengono i contenuti minimi obbligatori.

  • L’ art. 7, c. 1 D. Lgs. 36/2021 prevede:
  1. la denominazione;
  2. l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  4. l’assenza di fini di lucro, intesa come il divieto di distribuzione degli utili, salvo le deroghe concesse dal seguente articolo 8;
  5. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati, inclusa la libera elettività delle cariche sociali della ASD (non vale per le SSD che applicano il codice civile);
  6. obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di loro approvazione;
  7. le modalità di scioglimento dell’associazione;
  8. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
  9. le sedi in cui si svolge l’attività statutaria (purché non di tipo produttivo) sono compatibili con tutte ledestinazioni d’uso omogenee ex DM n. 1444/68 indipendentemente dalla destinazione urbanistica
  • l’art. 8 D. Lgs. 36/2021 che disciplina l’assenza di fine di lucro prevede per le società e cooperative il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato ISTAT nonché aumentato gratuitamente dalla società. La società può destinare fino al 50% degli utili/avanzi di gestione annuali (eccedenti eventuali perdite pregresse) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite delle variazioni dell’indice Istat o alla distribuzione (anche tramite aumento gratuito del capitale sociale/emissione di strumenti finanziari) di dividendi ai soci in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Tali disposizioni non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente (art. 2512, c.c.).
  • L’ Art. 9 D. Lgs. 36/2021, gli Enti sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse dall’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Non rientrano nel computo: le sponsorizzazioni, i messaggi pubblicitari, la formazione atleti, la gestione impianti.
  • L’ Art. 11 D. Lgs. 36/2021, risulta incompatibile per gli Amministratori di associazioni e società sportive dilettantistiche ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

La mancata conformità dello statuto impedisce l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche il termine ultimo per l’adeguamento è previsto al 31/12/2023

La modifica è soggetta ad imposta di registro di €. 200 (salvo in caso in cui l’ente sia un ETS) non è soggetta ad imposta di bollo (ex art. 27-bis, Tab. B all. Dpr 642/72).

Dott. Fabio Vincitorio

TAG adeguamento statutiriforma dello sport

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