L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 28 giugno 2023, n. 18 ha definito l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
La Flat Tax incrementale è un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle inerenti addizionali che si applica sull’eccedenza del reddito d’impresa o di lavoro autonomo realizzato nel corso dell’esercizio 2023 rispetto al più elevato importo del reddito dichiarato nel triennio precedente (2020-2021-2022).
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Beneficiari
Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
- Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa);
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni
Redditi Esclusi
Sono inoltre esclusi dalla flat tax i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati.
Le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario sono escluse dall’agevolazione, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
Ambito oggettivo di applicazione
La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.
Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).
La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. Per il calcolo della base imponibile occorre:
- effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicare la franchigia del 5% calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%. I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD.
La “flat tax incrementale” non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.
La misura invece può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.
Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, come sopra precisato, abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità), il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.
Successivamente, la veri fica dell’incremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, così come sopra individuato.
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