Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 206 del 4 settembre 2023) del D.Lgs. 120/2023 che contiene disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40 abbiamo chiuso il cerchio in termini di riforma dello sport;
ovviamente siamo in attesa dei decreti attuativi alla riforma.
Contenuti
Ciò posto, per semplificare l’esposizione, si propone uno schema così da riassumere sia le tipologie contrattuali che i costi in vigore dal primo luglio:
TIPOLOGIE CONTRATTUALI | CARATTERISTICHE |
co.co.co. sportivi | presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali |
co.co.co. amm.vo gestionali | Adempimenti giuslavoristici ordinari |
partita IVA | Consigliato regime forfetario |
lavoratori dipendenti |
Contributi e tassazione | CO.CO.CO. | P.IVA FORFETARIA |
INPS(per i primi 5 anni) | 12,5% | 12,5% |
CONTIBUTI MINORI | 2,03% | 1,23% |
INAIL(solo per dipendenti) | 0,9% | == |
IRPEF(1) | 23% | 5%(2) |
ADD.LE COMUNALE (dipende dal comune) | Da 0.6 a 0.9 | == |
(1) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%
sono applicabili le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.), variabili in base al compenso e ai giorni di lavoro
(2) ipotesi nuove iniziative: base imponibile 78% dei compensi annuali; aliquota 5% per i primi 5 anni; successivamente 15%
NO TAX AREA ED ESENZIONI:
INPS (1) | esente fino € 5.000 |
CONTRIBUTI MINORI | esente fino € 5.000 |
INAIL | SOLO PER IDIPENDENTI |
IRPEF (2) | esente fino € 15.000 |
IRAP committente | (2) |
(1) dal 1 luglio si azzera la soglia anche se percepiti compensi fino al 30-06-23
(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023
(3) esente fino a € 85.000
co.co.co. | inps, contributi minori e inail | 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, trattenuti dai cedolini paga |
p.iva | contributi inps e contributi minori (no inail) | a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi |
Il Decreto Milleproroghe modifica l’art. 51 del d.lgs. 36/2021 e nello specifico stabilisce che: per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67 c.1 lett. m) del TUIR (d.p.r. 917/1986), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art.36 c.6 del d.lgs.36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di € 15.000,00.
Si ritiene che la franchigia ai fini della tassazione IRPEF di € 15.000,00 valga sull’anno 2023, tenendo presente tuttavia che il primo semestre è soggetto alla imposizione normativa di cui agli artt. 67/69 del T.U.I.R. la cui franchigia fiscale è pari a € 10.000,00, mentre al secondo semestre si applicano le disposizioni fiscali dell’art. 36 del d.lgs. 36/2021.
Facciamo alcuni esempi
- lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 5.000,00: nessuna tassazione IRPEF e previdenziale;
- lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: avremo come imponibile fiscale e previdenziale 5.000 euro;
- lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre € 13.000,00 e nel secondo semestre € 2.000,00: nel primo semestre è soggetto al trattamento fiscale dell’art. 67 e dell’art. 69 del T.U.I.R., si avrà quindi una tassazione a titolo di imposta della somma di € 3.000,00 (eccedente la franchigia fiscale di € 10.000,00); nessuna tassazione per la somma di € 2.000,00 percepita nel secondo semestre;
- lavoratore sportivo percepisce nel primo semestre € 15.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: nel primo semestre la somma di € 5.000,00 (eccedente la franchigia di € 10.000,00) è soggetta a tassazione a titolo di imposta artt. 67 e 69 del T.U.I.R.; la somma percepita nel secondo semestre è soggetta ad irpef parzialmente, 5.000 euro, mentre è imponibile previdenzialmente per euro 5.000.
Dott. Fabio Vincitorio
TAG lavoratori sportiviprevenzionetrattamento tributario