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L’Agenzia delle entrate, in occasione di un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 20 settembre 2023 ha reso una serie di chiarimenti.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.64 Novità fiscali nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate” su Spreaker.

IVA Dichiarazioni d’intento:

Le sanzioni previste in caso di splafonamento sono applicabili anche se il fornitore dell’esportatore abitale emette una fattura in regime di non imponibilità, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia aveva ad oggetto il caso di un esportatore abituale che aveva ricevuto una fattura non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore. L’esportatore abituale non aveva provveduto a regolarizzare l’operazione e, pertanto, chiedeva all’Agenzia quale sanzione gli sarebbe stata irrogata. L’Agenzia ha chiarito che se l’esportatore abituale riceve una fattura non imponibile, nel limite del plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore, può incorrere nella sanzione (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997) pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda alla sua regolarizzazione nei termini e con le modalità ivi indicate.

Termine annotazione note credito:

Il termine per l’annotazione della nota di credito ex articoli 23 o 25 del DDP n. 633/1972, decorre dalla data di ricevimento della stessa. Infatti, ai sensi del disposto dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972, le note di variazione sono emesse per rettificare, in aumento o in diminuzione, importi oggetto di precedente fatturazione. La nota di variazione (di addebito o di accredito) ha gli stessi requisiti della fattura e deve essere emessa, con riferimento all’originaria fattura, per la differenza dell’importo risultante errato o concesso a titolo di sconto. La rettifica in diminuzione rappresenta una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore. Una volta emessa la nota di variazione in diminuzione (“nota di credito”), il cessionario/committente deve annotarla in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse, al fine di far emergere l’IVA a debito. In tale evenienza, il termine per l’annotazione della nota di variazione decorre dalla data di ricevimento della stessa.

Sanzioni e reverse charge:

Nel caso in cui siano state poste in essere operazioni inesistenti astrattamente imponibili, con intento fraudolento, con l’applicazione dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, la sola sanzione applicabile è quella del 90% (ex art. 6, co. 9bis3 del DLgs n. 471/1197) non anche quella prevista per il reato di dichiarazione infedele. IVA e cooperative sociali: si applica l’aliquota IVA del 5% di cui al n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972, per le prestazioni di carattere socio-sanitario, assistenziale e educativo (art. 10 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/1972) rese dalle cooperative sociali nei confronti dei soggetti svantaggiati indicati dal n. 27- ter dell’art. 10. E ciò anche nel caso in cui la cooperativa sociale sia un ente del Terzo settore avente natura commerciale.

Trasformazione di una società di capitali in società semplice

L’Agenzia ha reso chiarimenti in ordine alle modalità di tassazione delle riserve da utili a seguito della trasformazione di una società di capitali in una società semplice. Richiamando quanto indicato nella Circolare n. 26/E/2016, l’Agenzia ha ricordato che la trasformazione di una società di capitali in società semplice, determina il passaggio da un soggetto esercente attività d’impresa ad un altro cui detta attività è preclusa e che tale operazione costituisce, quindi, un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa. L’Agenzia ha, altresì, precisato che le riserve costituite prima della trasformazione sono da imputare ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione medesima, con conseguente tassazione secondo le regole ordinarie. A tale riguardo, si fa presente che l’articolo 170 del TUIR, dettato in materia di trasformazione omogenea regressiva da società di capitali a società di persone, stabilisce, al comma 5, che: «Le riserve (costituite prima della trasformazione) sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’articolo 73». Pertanto, la società semplice risultante dalla trasformazione di società di capitali applica la ritenuta di imposta del 26% sulle riserve di utili imputate ai soci persone fisiche, la quale deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione.

Bonus edilizi

Per quel che concerne la fruizione dei bonus edilizi l’Agenzia ha chiarito che:

  • Nel caso di lavori a cavallo d’anno, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura relativamente all’importo indicato nella stessa a fronte di un Sal pari ad almeno il 30% degli interventi, non rileva l’eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d’imposta diversi. Ciò implica che nel caso in cui nel 2022 siano stati effettuati lavori agevolati con il Superbonus per un ammontare pari a € 2.000 e nel 2023 siano stati effettuati lavori per altri 8.000 euro, il relativo pagamento di 10.000 euro, effettuato tutto nel 2023, può essere oggetto di cessione per la sua totalità;
  • nel caso di una nel caso di una fattura con sconto integrale, poiché la fattura si considera emessa nel momento di trasmissione allo SDI, si ritiene che nel caso di invio allo Sdi il 10 gennaio 2024, «la spesa debba considerarsi sostenuta nel 2024».

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