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L’art. 1 della L. 178/2020, riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Pastrello

Ascolta “Ep.65 Bonus investimenti Beni Strumentali” su Spreaker.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori – modello DURC

Esclusioni

Sono escluse:

  • le imprese che si trovano in fallimento;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive Investimenti

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”;
  • beni materiali di cui all’Allegato A;
  • beni immateriali di cui all’Allegato B.

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025, l’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2026

  • a condizione che entro la data del 31.12.2025 ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite – codice tributo “6935”, “6936” per i e “6937” per i beni immateriali “4.0, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito

Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

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