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Associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute a presentare i modelli Redditi e Irap esclusivamente per via telematica, entro il 30 novembre 2023 direttamente o tramite intermediario abilitato.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche dotate del solo codice fiscale sono chiamate alla presentazione dei dichiarativi sopra indicati al verificarsi di determinate condizioni (es. modello redditi per lo svolgimento di attività commerciale occasionale, modello Irap in presenza di costo del lavoro autonomo occasionale, lavoro subordinato, ecc.).

Presentazione delle dichiarazioni dei redditi

Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta ovvero entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%. Pertanto, per un’associazione/società sportiva dilettantistica con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare i termini sono fissati, rispettivamente, al 30.06.2023 ovvero al 31.07.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%. Per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA, il termine del versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30.06.2023, entro il 20.07.2023 senza alcuna maggiorazione. Potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa.

Il presupposto al fine di presentare la dichiarazione dei redditi è lo svolgimento di attività d’impresa in forma abituale (ente dotato di partita Iva) ovvero occasionale.

I contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31.12.2022 dovranno utilizzare il modello Redditi 2022.

Mentre per le associazioni che realizzano solo attività istituzionali e non hanno anche redditi fondiari, di capitale, d’impresa o diversi e non hanno dipendenti, collaboratori o lavoratori occasionali, non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap.

Per quanto concerne l’attività di raccolta fondi, il suo svolgimento mero non rappresenta autonomamente presupposto per la presentazione del modello Redditi (es.: associazione sportiva dilettantistica con solo codice fiscale che organizza attività di raccolta fondi).

Inoltre, è agevole rammentare che gli artt. 148, c. 3 Tuir e 4, c. 4 D.P.R. 633/1972 disciplinano l’applicazione della de commercializzazione dei corrispettivi specifici, sia per associazioni sportive dilettantistiche che per società sportive dilettantistiche. Ciò posto, nel caso di associazioni sportive dilettantistiche prive della partita Iva, lo stesso non rappresenta presupposto per la presentazione del modello Redditi.

Passando poi all’ esercizio di opzioni, le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte dirette (es. L. 398/1991) devono essere comunicate esclusivamente attraverso il quadro VO 30 della dichiarazione annuale Iva; richiedono il c.d. comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta in questione

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO viene allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine, nel frontespizio del modello Redditi è prevista una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO.

Come è noto il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 prevede la seguente tassazione di vantaggio:

  • Determinazione del reddito imponibile ai fini Ires applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires (che dal prossimo anno scenderà al 24%).
  • Determinazione dell’Iva da versare applicando una percentuale unica di detrazione forfetariamente determinata nella misura del 50 per cento dell’imposta incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione (prima del 10%). Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a un terzo.

Infine, la Cassazione, con ordinanza 14.04.2023, n. 9973, ha ribadito che l’associazione sportiva dilettantistica, anche se opta per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/1991, è comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

Chiudendo la seguente trattazione con il modello irap, ricordiamo il presupposto, ovvero l’esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Il modello Irap dovrà essere presentato anche dalle associazioni sportive prive di partita Iva qualora le stesse abbiano sostenuto costi per lavoro subordinato, parasubordinato ovvero di lavoro autonomo occasionale.

L’erogazione di compensi sportivi dilettantistici, rimborsi spese forfettari, indennità di trasferta e premi ai sensi degli artt. 67, c. 1, lett. m), e 69, c. 2 Tuir non comporta alcun effetto in termini di dichiarazione Irap né di imposta dovuta.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG dichiarazione dei redditiETSsodalizi sportivisport

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