Il prossimo 31 ottobre 2023 scade il termine per l’invio del Modello 770/2023.
Il Modello deve essere presentato dai sostituti di imposta per comunicare le ritenute operate nel corso dell’anno 2022 a condizione che, gli stessi sostituti, abbiano provveduto all’invio delle Certificazioni Uniche dei redditi da indicare nella dichiarazione precompilata e degli altri redditi non dichiarabili in precompilata, entro i termini previsti dall’art. 4 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo per le Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e 31 ottobre per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).
Soggetti obbligati
Il Modello 770/2023 deve essere presentato dai sostituti di imposta che nel corso dell’anno 2022 abbiano erogato somme o compensi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo di:
- Redditi di capitale;
- Compensi per avviamento commerciale;
- Contributi ad Enti sia pubblici che privati;
- Importi derivanti da operazioni di riscatto da contratti di assicurazione sulla vita;
- Premi, vincite ed altri proventi di natura finanziaria;
- Utili e proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali;
- Titoli atipici;
- Redditi diversi;
Sono inoltre obbligati:
- Le società di capitali e gli enti commerciali equiparati;
- Gli enti non commerciali;
- Associazioni non riconosciute e consorzi;
- Società, enti e Trust;
- Condomìni;
- Società di persone, di armamento e società di fatto;
- Società e associazioni tra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni;
- Aziende coniugali e gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali, agricole, arti e professioni;
- Persone fisiche che operano ritenute alla fonte;
- Le amministrazioni statali;
- I curatori fallimentari e della liquidazione giudiziale ed i commissari liquidatori;
- Altri soggetti quali coloro che hanno applicato l’imposta sostitutiva su interessi, premi, obbligazioni, titoli similari e dividendi.
Termini di presentazione
Come indicato dal comma 4bis dell’art. 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 il Modello 770/2023 deve essere presentato entro il 31 di ottobre:
“[…] i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno”.
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica e può essere effettuata direttamente dal sostituto di imposta, oppure tramite:
- intermediari abilitati;
- altri soggetti incaricati per le Amministrazioni dello Stato;
- società appartenenti al gruppo.
Una volta effettuato l’invio da parte dei soggetti indicati, l’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta trasmissione mettendo a disposizione la comunicazione che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, occorre ricordare che l’invio del Modello 770 è consentito solo a condizione che il sostituto di imposta abbia provveduto alla trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi da indicare in precompilata e degli altri redditi non dichiarabili tramite dichiarazione precompilata, nei termini previsti dall’art. 4 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, ovvero:
- 16 marzo per le Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- 31 ottobre per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
Struttura del Modello
Il Modello è diviso in una parte “informativa”, rappresentata dal prospetto del frontespizio dove vengono inserite le informazioni generali ed in una parte “dichiarativa” distinta per “Quadri”, dove devono essere indicate le ritenute operate nell’anno di imposta con il riferimento della data di versamento.
Nel frontespizio occorre indicare informazioni quali quelle relative al tipo di dichiarazione che si sta trasmettendo (correttiva o integrativa in caso di correzione di una dichiarazione inviata in precedenza), ai dati del sostituto di imposta e del rappresentante firmatario della dichiarazione, oltre alla tipologia di invio della dichiarazione distinguendo le seguenti due ipotesi:
- Codice 1: per il sostituto che trasmette in un unico flusso i dati dei redditi di tipo diverso per cui ha operato ritenute;
- Codice 2: per il sostituto che trasmette in due flussi separati le informazioni relative ai redditi di tipo diverso.
Nel prospetto del frontespizio sono inoltre presenti apposite sezioni nelle quali devono essere riportati la firma della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica, con l’opzione per la ricezione dell’avviso telematico in caso di controllo automatizzato della dichiarazione per le trasmissioni effettuate tramite intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, e l’apposizione del il visto di conformità in caso di compensazione dei crediti per importi superiori ad € 5.000,00 come previsto dall’articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Infine, per quanto riguarda la parte descrittiva del Modello, per i sostituti che abbiano rispettato i termini di invio delle comunicazioni delle Certificazioni Uniche dei redditi innanzi indicati (16 marzo e 31 ottobre), è possibile inviare insieme al frontespizio anche i Quadri ST, SV ed SX contenenti le informazioni relative alle ritenute operate su:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Dividenti, altri proventi e redditi di capitale;
- Redditi di locazioni brevi;
- Somme percepite a seguito di pignoramento presso terzi.
Dott.ssa Francesca Sparano