L’articolo 4 del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n.145, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.244 ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023, la possibilità di rinviare il versamento della seconda rata di acconto delle imposte al 16 gennaio 2024, oppure rateizzarlo fino ad un massimo di cinque rate mensili.
Con la newsletter di oggi vediamo insieme chi può beneficiare del rinvio del versamento e come intercettare nel software le ditte.
Riferimento normativo
Il sopra citato articolo 4 recita quanto segue:
“Art.4 – Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette
Quali sono le condizioni da rispettare
- Deve trattarsi esclusivamente di persona fisica titolare di partita IVA, quali ditta individuale, impresa familiare (solo per l’acconto del titolare), libero professionista o artista che esercita attività in forma individuale;
- La persona fisica deve aver dichiarato nel corso dell’anno di imposta 2022 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Chi non rientra nel rinvio?
- le società di persone
- le società di capitali
- gli studio associati
- le persone fisiche non titolari di partita Iva alla data del 30 novembre 2023
- le persone fisiche con ricavi o compensi superiore a 170.000 euro
Quali sono i codici tributo che rientrano nel rinvio?
- 4034 IRPEF ACCONTO – SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
- 4045 IVIE – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
- 4048 IVAFE – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO UNICA SOLUZIONE
- 4724 IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE – ART. 127 BIS DEL TUIR – SOGGETTI IRPEF – SECONDO ACCONTO
- 1791 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REGIME FORFETARIO – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – ART. 1, C. 64, LEGGE N. 190/2014
- 1794 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’ – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – art. 27, dl 06/06/2011, n.98, conv., con modif., dalla l. n. 01/11/2011
- 1841 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE’ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO, SUL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILE AD USO ABITATIVO E LE RELATIVE PERTINENZE LOCATE CONGIUNTAMENTE ALL’ABITAZIONE – ART.3, D.LGS. N. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO UNICA SOLUZIONE
- 1855 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI – ACCONTO SECONDA RATA – ART.1 C.13, LEGGE N. 145/2018
Termini e modalità di versamento
Il versamento della seconda rata di acconto, attualmente in scadenza al 30/11, potrà essere rinviato:
- entro il 16 gennaio 2024, al netto di interessi e sanzioni;
- in cinque rate di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio con scadenza rispettivamente il 16 di ogni mese.
Come intercettare i soggetti beneficiari in GB
Accedendo in Multiditta -> Stato pagamenti dichiarazioni è presente il pulsante “Rinvio del II° acconto (art.4 DL 18/10/23 n.145)”.
Lo stesso è attivo solo se sono stati impostati i filtri:
- Anno imposta –> 2022
- Applicazione –> Persone fisiche
- Tipologia PF –> PF con P.IVA
Cliccando il pulsante viene aperta una gestione che consente di verificare per quali ditte (Persone fisiche con P.IVA) è già stato creato il modello F24 in scadenza al 30/11 tenendo conto solamente dei codici tributo che rientrano nel rinvio del versamento del II° acconto.
Il software, nella colonna “Ricavi / Compensi anno imposta 2022”, contraddistingue di colore rosso le ditta che hanno ricavi o compensi superiori ad € 170.000 che quindi non possono beneficiare del rinvio del II° acconto.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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