In occasione delle festività natalizie le aziende e/o professionisti provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati aspetti.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Fiscale
Dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’IVA, ed è pertanto necessario identificare:
- le caratteristiche del soggetto ricevente: occorre difatti distinguere tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa
- la tipologia dei beni oggetti dell’omaggio: occorre distinguere tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa. Gli omaggi di beni non prodotti o normalmente non commercializzati dalle imprese si considerano spese di rappresentanza.
Gli omaggi di beni che rientrano nell’attività di impresa non costituiscono, invece, spese di rappresentanza in quanto al loro acquisto/produzione non si è in grado di conoscere la loro esatta destinazione. Si rammenta che per le spese classificabili “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite del valore unitario di 50 euro:
- che consente di detrarre l’IVA e di dedurre il costo nell’anno di sostenimento della spesa;
- oltre il quale l’IVA è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi/proventi dell’attività caratteristica.
Per quanto riguarda la definizione di “valore unitario”, sia con riferimento alle imposte dirette che all’IVA, occorre rilevare che, secondo quanto specificato dalla circolare 34/E/2009, par. 5.4, non si deve intendere il costo dei singoli beni, bensì bisogna considerare l’omaggio nel suo complesso.
Nella sostanza, quindi, per il caso classico del cesto natalizio, composto di vari beni il cui valore unitario dei singoli pezzi è non superiore a 50 euro ciascuno, ma complessivamente, la confezione supera il predetto valore, la spesa non risulta interamente deducibile e, di conseguenza, deve essere inquadrata come spesa di rappresentanza. Tuttavia, la deduzione rimane integrale se allo stesso cliente sono regalati più beni singoli (o più confezioni singole) di valore non superiore a 50euro (ad esempio due cesti da 40 euro ciascuno).
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se soddisfano i requisiti di inerenza stabiliti con decreto ministeriale e sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.
Le spese sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Spese di rappresentanza
Nella disciplina delle spese di rappresentanza non vi è distinzione tra beni oggetto dell’attività e beni non oggetto dell’attività. Non costituiscano spese di rappresentanza:
- omaggi effettuati nei confronti di dipendenti di beni non oggetto dell’attività;
- valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali.
Da un punto di vista di detraibilità, non è ammessa in detrazione l’IVA relativa alle spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Le successive cessioni di tali beni costituiranno, secondo l’Amministrazione Finanziaria, operazioni escluse da IVA.
Beni non rientranti nell’attività d’impresa ceduti gratuitamente a clienti, agenti, rappresentanti e soggetti terzi
I costi sostenuti per l’acquisto di beni, da cedere gratuitamente a terzi, non prodotti e/o scambiati dall’impresa, sono considerati:
- integralmente deducibili dal reddito nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore a 50 euro, ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR;
- deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi, ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR e dell’art.1, comma 2, D.M. 19 novembre 2008, se di valore unitario superiore a 50 euro.
Ai sensi dell’art. 19-bis.1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972, gli importi sono considerati:
- integralmente detraibili, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- totalmente indetraibili, se di costo unitario superiore a 50 euro.
Beni non oggetto dell’attività ceduti gratuitamente a dipendenti
La cessione/erogazione gratuita di un bene/servizio a favore dei dipendenti, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E/2009 non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto non si configura la finalità promozionale. Da ciò consegue che l’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dall’ammontare del costo. Per effetto dell’indetraibilità, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa dall’IVA.
Nella determinazione del reddito d’impresa il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR, secondo il quale sono ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro/natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Per i lavoratori autonomi detti costi sono deducibili ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella dell’art. 95.
Le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei “costi del personale” che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico. Però detti costi potrebbero di fatto risultare deducibili ai fini IRAP a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997.
Beni rientranti nell’attività d’impresa
Nel caso di cessione gratuita di beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza, se destinati a clienti, a prescindere dal loro importo, ai fini delle imposte dirette, gli acquisti di tali beni rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri del D.M. 19 novembre 2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Ai fini IRAP valgono le stesse considerazioni illustrate in riferimento ai beni non oggetto dell’attività omaggiati a clienti.
Infine, nel caso di beni oggetto dell’attività omaggiati ai dipendenti:
- non configurano spese di rappresentanza e pertanto la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita va assoggettata ad IVA ai sensi del n. 4) dell’art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari. È importante evidenziare che, come per gli omaggi ai clienti, il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l’IVA per l’acquisto di detti beni, per non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita;
- ai fini IRES/IRPEF è deducibile come spesa per prestazione di lavoro;
- ai fini IRAP rientrano tra i costi del personale e quindi diventano indeducibili, ma potrebbero risultare deducibili per l’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art.11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997.
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