Il regime OSS (One Stop Shop) e il regime IOSS (Import One Stop Shop) sono regimi semplificati di dichiarazione e versamento IVA, ovunque dovuta. OSS e IOSS sono due regimi opzionali di sportello unico che semplificano gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l’UE, consentendo a tali imprese alcune agevolazioni indicate di seguito:
- identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;
- dichiarare e pagare l’IVA dovuta su vendite di beni e servizi presso lo Stato di identificazione con un’unica dichiarazione elettronica trimestrale;
- relazionarsi con l’amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.
Le imprese che adottano tali regimi semplificati OSS ed IOSS devono presentare la dichiarazione in modalità elettronica entro il mese successivo al trimestre di riferimento anche in assenza di operazioni (art. 74-quinquies co. 6 e 74-sexies co. 4 del DPR 633/72; confrontare rispettivamente l’allegato D ed E al provv. Agenzia delle Entrate n. 168315/2021).
One Stop Shop (OSS)
One Stop Shop, il cui acronimo è OSS, è un regime speciale dello sportello unico che permette ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, ovvero nello Stato membro dove sono identificati. Sarà competenza dello Stato di identificazione provvedere successivamente alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può essere differenziato nel regime OSSUE e nel regime OSS NON-UE.
- Il regime OSS UE si utilizza per un soggetto passivo stabilito nell’UE per dichiarare e pagare l’IVA per:
- tutte le prestazioni di servizi forniti ad un soggetto non passivo in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito, comprese tutte le prestazioni di servizi B2C intra-UE (per i soggetti passivi stabiliti in Unione Europea);
- vendite a distanza intra-UE di beni;
- cessioni di beni interne effettuate dalla piattaforma elettronica stabilita o non stabilita in UE.
Nelle vendite a distanza intra-UE le merci sono collocate in uno Stato membro e sono vendute e inviate da o per conto del fornitore a un soggetto non tassabile in un altro Stato membro. Le merci sono prodotte nell’UE oppure sono state importate nell’UE prima della vendita. Un fornitore che decide di iscriversi al regime UE, deve dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture che rientrano nel regime. In pratica, non può scegliere di dichiarare alcune operazioni nel regime OSS UE e altre nella dichiarazione IVA nazionale.
- Il regime OSS per paesi extra-UE è relativo solo le prestazioni di servizi rese dai contribuenti ai consumatori finali nell’UE (cioè da soggetti che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell’UE). In particolare, si parla di tutti i servizi B2C inclusi i servizi “TTE” (ovvero telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici).
Se il fornitore dovesse scegliere di utilizzare il regime Non UE, deve usufruire di tale regime per dichiarare e pagare l’IVA per tutte le forniture di servizi nell’UE. Nell’ipotesi di forniture nazionali di merci, le cui merci si trovano nello stesso Stato membro del cliente a cui sono inviate, è eccezionalmente possibile dichiararle nel regime OSS UE, solo nel caso di effettuazione mediante un’interfaccia elettronica, che diventa deemed supplier del fornitore extra-UE. Il regime Non UE può essere utilizzato dai fornitori che sono soggetti passivi non stabiliti nell’UE, ossia da soggetti passivi che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell’UE. Anche se i suddetti soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture differenti dai servizi B2C, possono in ogni modo utilizzare il regime Non UE. Il regime speciale OSS comporta, inoltre, l’obbligo di effettuare la registrazione e, in generale, tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento di imposta, variazioni) direttamente dal soggetto passivo che opera nel regime, che pertanto deve richiedere le credenziali Fisconline ed operare con tali credenziali senza l’utilizzo di intermediari.
Import One Stop Shop – IOSS
Lo sportello unico delle importazioni (IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00. Il regime speciale di importazione (IOSS), pertanto, non si applica per beni di valore superiore a 150,00 euro. In altre parole il regime IOSS è attinente alle vendite a consumatori finali di beni (non sottoposti ad accisa) importati da paesi terzi le cui spedizioni siano di valore non superiore a 150,00 euro. Le aliquote IVA in vigore nella UE possono essere consultate sul sito della Commissione Europea, nella pagina indicata dal seguente LINK Nel caso in cui si intende vendere on line beni sia unionali che di importazione (questi ultimi se di valore unitario inferiore a 150 euro), occorre registrarsi, rispettivamente, all’OSS e allo IOSS. Naturalmente i regimi speciali sono sempre opzionali e finalizzati a semplificare gli adempimenti e le formalità doganali. Il regime speciale di importazione IOSS consente, a differenza del regime OSS, la presenza di un intermediario, il quale può presentare la relativa dichiarazione per il contribuente. E’ stabilito il metodo di calcolo del valore di una soglia, tale calcolo è indicato dall’articolo 59 quater della Direttiva IVA, recepito dall’articolo 41 del DL n° 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), impone che l’imposta non si applica nello Stato di consumo e quindi si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore, se: “l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato”. La suddetta soglia di 10.000 euro è obbligatoria soltanto per un’impresa stabilita in un unico Stato membro. Se l’impresa, per esempio fosse stabilita in Italia, ma disponesse anche di una stabile organizzazione in un altro Stato membro, la soglia di 10.000 euro non si applica. Dal primo luglio 2021 è stata abolita l’eterogeneità di trattamento applicando una soglia unica cumulativa fissata in 10.000 euro sia le prestazioni di servizi TTE sia per le vendite a distanza relative a tutti i paesi europei. Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista
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