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Comunicazione spese edilizie condominiali 2024: disponibile applicazione

Disponibile l’applicazione per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2016.

Con il provvedimento del 21 febbraio 2024 l’Agenzia ha approvato le specifiche tecniche per le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, che ricevono fatture relative a spese per interventi di ristrutturazione su parti comuni di edifici residenziali, sono tenuti a comunicare i dati contenuti nelle stesse all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 4 aprile (il termine del 16/03 è stato infatti prorogato per le spese del 2023).

Principali novità

Le principali novità delle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali sono le seguenti:

  1. Inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%;
  2. rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata;
  3. proroga del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto-legge n. 34/2020).

Come poi riportato nel Prot. n. 53174/2024 al punto 1.2, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 sono esonerati dalla trasmissione dei dati di cui al medesimo articolo 2 esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, i soggetti di cui all’articolo 2 del citato decreto del 1° dicembre 2016 sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.

Chi è tenuto alla presentazione della comunicazione?

Gli amministratori di condominio con riferimento a spese per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuate sulle parti comuni di edifici residenziali, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ad esse.

La comunicazione deve includere:

  • l’ammontare delle spese di ristrutturazione sostenute nell’anno precedente;
  • l’indicazione dei dati dell’amministratore di condominio;
  • i dati dei condomini.

Tipologie di invio

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

  • Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
  • Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
  • Invio di annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata o acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

Comunicazione Spese edilizie condominiali

Da oggi è disponibile l’applicazione “Comunicazione Spese edilizie condominiali”.

Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:

  • Eseguire Pulsante Update  del software;
  • Aprire la ditta in cui si vuole abilitare l’applicazione Comunicazione Spese edilizie condominiali;

Le modalità di abilitazione delle applicazioni sono due:

  1. Se l’applicazione “Comunicazione Spese edilizie condominiali” è stata già utilizzata nell’anno 2022 per abilitarla è sufficiente cliccare su pulsante SE. Il software chiede se abilitarla subito per il nuovo anno con un messaggio: rispondendo “sì” sarà automaticamente abilitata. Rispondendo “no” sarà necessario procedere con l’abilitazione illustrata al successivo punto.

Abilitazione Spese edilizie condominiali 2024

  1. Resta sempre utilizzabile la consueta modalità di abilitazione delle applicazioni dalla gestione “Applicazioni”, apponendo il check in corrispondenza di “Comunicazione Spese edilizie condominiali” anno 2023.

Abilitazione da Applicazioni - Spese edilizie condominiali 2024

lampadina verdeN.B: Ricordiamo che l’applicazione DEVE essere abilitata nella ditta DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO e NON nel CONDOMINIO.

Per maggiori informazioni consultare la guida on line dell’applicazione Comunicazione spese edilizie condominiali.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

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