La Corte di Cassazione con la sentenza numero 3249 del 2020 ha fornito una definizione dei beni strumentali secondo la quale essi sono i “beni che hanno, quale unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti”.
Il riconoscimento di tale natura di bene strumentale presuppone l’accertamento da parte del contribuente della funzione strumentale del bene medesimo in rapporto all’attività dell’azienda. In altre parole, i beni strumentali sono tutti quei beni materiali e immateriali che le imprese e i professionisti utilizzano per svolgere la propria attività. Si tratta di beni durevoli che hanno, quindi, un’utilità pluriennale e che sono impiegati per produrre altri beni o servizi utilizzati e, pertanto, sono adoperati per diversi anni.
Tipologie di beni strumentali
I beni strumentali possono essere suddivisi in materiali e immateriali.
- I beni materiali sono classificati in beni mobili ed immobili.
- I beni mobili strumentali costituiscono la categoria più utilizzata che include autoveicoli, veicoli commerciali e industriali, le attrezzature, gli impianti, le macchine d’ufficio come i computer, le stampanti, gli smartphone, gli arredi d’ufficio, etc.
- I beni immobili strumentali sono principalmente i fabbricati come capannoni, gli uffici, i magazzini, i negozi, i terreni.
- I beni immateriali, sono conosciuti anche come immobilizzazioni immateriali, essi sono, per esempio, i brevetti, i marchi, i diritti di utilizzo delle opere di ingegno, i software, etc
Ammortamento del costo dei beni strumentali e normativa
I beni strumentali concorrono alla formazione del reddito di impresa mediante le quote di ammortamento, cioè quote di costo che vengono calcolate in base ad apposita normativa; tali quote sono rilevate a fine anno in contabilità. Infatti, chi acquista un bene strumentale non può dedurre subito l’intero costo sostenuto ma solo la quota relativa all’anno di utilizzo. In pratica, l’ammortamento consente di dividere in quote il valore di un bene strumentale e di imputare ciascuna di queste quote in un esercizio diverso. Procedendo in tal modo il reddito imponibile, ai fini del calcolo delle imposte, è diminuito dell’importo delle quote di ammortamento. Un’eccezione particolare riguarda i beni con valore inferiore ai € 516,46 per i quali è possibile dedurre l’intero costo del bene nell’anno di acquisto.
Non sono ammortizzabili i beni che non hanno un’utilità pluriennale, non strumentali, e i beni che sono solo utilizzati e non acquistati dall’impresa o dal professionista, per esempio, i beni in leasing, a noleggio o in affitto.
La procedura di deduzione si basa sugli articoli 102, 102-bis, 103 e 108 del TUIR. In particolare, i primi due commi dell’articolo 102 stabiliscono:
- “Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
- La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.”
La legge prescrive, inoltre, che si tenga conto anche del deperimento fisico e dell’obsolescenza ai fini dell’ammortamento.
La disciplina dell’ammortamento prevede due momenti: uno civilistico e l’altro pubblicistico-fiscale. L’ammortamento civilistico si basa sul principio che la durata dell’ammortamento dipende dalla durata di utilizzo del bene; questo principio vale soprattutto ai fini della redazione del bilancio. La normativa fiscale, invece, prevede delle durate di ammortamento standard che discendono dal settore di attività dell’azienda e dalla tipologia di bene acquistato; sono utilizzati i coefficienti di ammortamento. Questo processo provoca una differenza tra il valore di bilancio e il valore fiscale del bene.
L’ammortamento fiscale dei beni mobili strumentali è effettuato in pochi anni, spesso entro i primi 10 anni di utilizzo mentre per i beni immobili strumentali la durata dell’ammortamento è, generalmente, durevole in alcuni casi fino a 50 anni. Per i beni immobili immateriali, invece, la durata dell’ammortamento dipende dalla velocità con cui il bene perde di valore (es. L’obsolescenza di un software) oppure dalla durata del diritto (es. Durata della licenza, durata del brevetto).
L’utilizzo dei beni strumentali e l’ammortamento seguono delle regole diverse nei casi in cui l’impresa o il professionista applicano regimi fiscali speciali o di vantaggio, come il regime forfettario o il regime dei minimi.
In merito al particolare regime dei minimi è eseguito l’ammortamento dei beni strumentali utilizzando i normali coefficienti ministeriali; tuttavia, occorre rispettare la soglia di euro 15.000,00 per il possesso di beni strumentali per evitare la decadenza da tale regime fiscale di vantaggio.
È importante rilevare, invece, che l’ammortamento non è previsto nel regime forfettario; infatti, la relativa legge stabilisce una deduzione forfettaria dell’entità dei possibili costi sostenuti dall’impresa o dal professionista, che sono calcolati sulla base delle percentuali stabilite. Non vi è, quindi, una deduzione esatta dei costi effettivi, compresi quelli concernenti gli ammortamenti. Il calcolo dei costi forfait avviene in percentuale sul fatturato, applicando un coefficiente di redditività corrispondente al tipo di attività svolta.
La legge stabilisce incentivi e agevolazioni per alcune categorie di beni strumentali con lo scopo di favorirne l’acquisto, per esempio, l’agevolazione prevista dal Piano nazionale Industria 4.0 che riguarda i beni materiali e immateriali collegati alla trasformazione tecnologica e digitale come i macchinari avanzati, i robot, i software.
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, legge 160/2019) ha sostituito il super ammortamento e l’iperammortamento con il credito in beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1°gennaio 2020.
Un altro esempio di incentivo per l’acquisto di beni strumentali è quello previsto dalla nuova legge Sabatini, prevista all’art.2 comma 4 del DL 69/2013, che consente alle PMI di ottenere più facilmente i finanziamenti poiché le imprese possono richiedere allo stato un contributo sugli interessi dei finanziamenti relativi all’acquisto di beni strumentali. Precisamente, il Ministero dello Sviluppo Economico è recentemente intervenuto con una circolare n. 696 del 17 marzo 2022 per fornire alcune istruzioni operative riguardanti le modifiche introdotte dall’art.1 comma 48 della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022).
Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista
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