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Il bilancio di esercizio

Il bilancio d’esercizio è il documento contabile di sintesi che permette di stabilire il capitale e il risultato di gestione della società in un periodo di tempo stabilito, denominato esercizio, la cui durata è generalmente di dodici mesi e coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio in Italia è regolato dagli articoli del codice civile dal 2423 e seguenti, dalla normativa comunitaria speciale in materia e dalla normativa tecnica di settore nazionale (principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità-OIC) ed internazionale (International Accounting Standard-IAS).

Il bilancio di esercizio redatto in forma ordinaria è principalmente costituito da 5 documenti fondamentali: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla Gestione. Nel bilancio redatto in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese, sono obbligatori solo alcuni documenti, pertanto riveste particolare importanza considerare i limiti, stabiliti dalla legge, per scegliere la forma di bilancio adatta. Occorre sottolineare che sono state stabilite le nuove soglie dimensionali dei bilanci delle imprese a partire dal 01 gennaio 2024 riferite alla Direttiva UE n 2023/2775. Di seguito sono indicati i 5 documenti fondamentali del bilancio di esercizio ed i casi in sui occorre aggiungere come ulteriore allegato la Relazione del Collegio Sindacale.

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale permette di determinare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda. L’articolo 2424 del codice civile stabilisce lo schema obbligatorio fondamentale dello Stato Patrimoniale, esso ha uno schema a sezioni contrapposte rappresentate da:

  • Attivo: è l’insieme degli elementi patrimoniali e finanziari che permettono lo svolgimento dell’attività aziendale;
  • Passivo: è l’insieme delle fonti di capitale proprio e delle fonti di capitale di terzi necessarie all’azienda per investire nell’acquisizione dei beni strumentali utili allo svolgimento dell’attività aziendale.

La differenza fra l’attivo ed il passivo determina il risultato di esercizio; tale risultato costituisce per l’azienda un utile di esercizio nel caso in cui la differenza sia positiva oppure una perdita nell’eventualità in cui la differenza sia negativa.

Il Conto Economico

Il Conto Economico è contemplato dall’articolo 2425 del codice civile. Il Conto Economico, a differenza dello stato patrimoniale, ha uno schema in forma scalare ed è suddiviso in due voci fondamentali: ricavi e costi dell’esercizio.

Il relativo risultato derivante dal Conto Economico rappresenta, come nello Stato Patrimoniale, un utile nel caso in cui tale risultato sia positivo oppure una perdita nel caso in cui sia negativo.

Il Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto Finanziario è regolato dall’articolo 2425-ter del codice civile indicato di seguito:

Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci

Il rendiconto finanziario del bilancio di esercizio consente quindi di approfondire sia i dati del bilancio e sia la valutazione collegati alla liquidità ed alla solvibilità aziendale.

La Nota Integrativa

La Nota Integrativa è contemplata dall’articolo 2427 del codice civile; questo documento spiega, in modo discorsivo, i dati numerici presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Pertanto, la nota integrativa consente di esprimere più chiaramente la composizione e le eventuali variazioni delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico che spesso risultano difficili da interpretare correttamente dalla semplice lettura dei dati numerici del bilancio. Inoltre, la Nota Integrativa è arricchita da tabelle che consentono un agevole confronto fra dati simili relativi a periodi diversi oppure fra dati concernenti la medesima macro classe, per esempio, la tabella della composizione della macro classe Patrimonio.

La Nota integrativa non è obbligatoria per le micro-imprese.

La relazione sulla gestione

L’articolo 2428 del codice civile disciplina la relazione sulla gestione.

La Relazione sulla Gestione indica informazioni importanti sull’attività svolta e sulle prospettive future della società; il documento serve ad esporre l’operato effettuato dagli amministratori nell’esercizio.

La relazione sulla gestione non deve essere approvata dall’assemblea; se dovessero risultare eventuali lacune esse non comportano la nullità della delibera di approvazione, ma potrebbero diventare causa di annullabilità se costituiscono vizi del procedimento di formazione del bilancio.

La suddetta Relazione non è obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Relazione del Collegio sindacale

Prevista dal codice civile, è sempre obbligatoria nella società per azioni e nelle società in accomandita per azioni. Negli altri casi, per le società a responsabilità limitata, il collegio sindacale è facoltativo e può essere stabilito nell’atto costitutivo. La copia della Relazione del Collegio Sindacale deve essere allegata al bilancio e depositata al registro delle imprese solo quando il collegio sindacale sia stato nominato in attuazione di quanto dispone l’articolo 2477 c.c., secondo e terzo comma17.

Presentazione del bilancio di esercizio al registro imprese

Obbligati alla redazione del bilancio di esercizio sono gli amministratori, cioè i soggetti che rappresentano legalmente la società e ne sono responsabili dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale.

Il Bilancio di Esercizio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio oppure, solo nei casi previsti precisamente dalla legge, entro il termine straordinario di 180 giorni. Gli amministratori devono depositare presso l’ufficio del Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall’approvazione, una copia del bilancio approvato arricchita dalle eventuali relazioni previste dalla legge e dal verbale di approvazione dell’assemblea. Tutti gli allegati devono possedere il formato obbligatorio in pdf/A e devono essere firmati digitalmente a cura dell’obbligato alla presentazione.

Recenti normative hanno introdotto l’utilizzo del formato XBRL per la presentazione del Bilancio di Esercizio e della Nota Integrativa al registro imprese. L’XBRL (acronimo di eXtensible Business Reporting Language) è un linguaggio basato sul linguaggio XML ed è utilizzato principalmente per la comunicazione e lo scambio elettronico di informazioni contabili e finanziarie. Il formato obbligatorio XBRL è stato scelto poiché rende compatibili i dati elettronici consentendo alle aziende di utilizzarli in modo automatizzato e permettendo di effettuare agevolmente comparazioni ed analisi in tempi molto brevi.

Il deposito del Bilancio presso il registro imprese è obbligatorio poiché esso costituisce un importantissimo e fondamentale documento che consente di conoscere ed analizzare l’azienda. Nelle economie evolute il bilancio di esercizio, infatti, svolge funzioni fondamentali, sia interne, per esempio, tramite il bilancio i proprietari/azionisti possono valutare correttamente il proprio investimento nell’azienda, sia esterne, poiché il bilancio di esercizio fornisce tutte le informazioni necessarie affinché i terzi soggetti che entrano in contatto con l’azienda possano valutare correttamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e la loro capacità ad investire e garantire occupazione.

La mancata presentazione del Bilancio di Esercizio presso il registro imprese è punita con sanzioni a carico dell’organo amministrativo, precisamente a carico di ciascun amministratore, infatti, il pagamento della sanzione da parte di un amministratore non ha effetto liberatorio sugli altri componenti del consiglio di amministrazione.

Soggetti obbligati al deposito del bilancio di esercizio in Camera di Commercio

Sono obbligati a depositare il Bilancio di Esercizio i seguenti soggetti:

  • Società a responsabilità limitata;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società cooperativa;
  • Società estere con sede in Italia;
  • Geie;
  • Consorzi con qualifica di confidi;
  • I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale;
  • Contratti di Rete di Imprese;
  • Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali;
  • Startup innovative.

 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

TAG bilancio d'esercizio

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