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Redditi Società di Capitali 2024: disponibile applicazione

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato e approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche utili alla compilazione della Dichiarazione “Redditi 2023-SC”.

Il modello deve essere presentato dalle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2023. La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le società di capitali che chiudono il bilancio per il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè  31 dicembre 2023, è il 15 ottobre 2024. Per le società con chiusura del bilancio infrannuale, la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi è l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Tuttavia, specificamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, la scadenza è estesa al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, come indicato all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Le principali novità del modello 2024

  • Immobili sequestrati. Nel Frontespizio, sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR.
  • Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile. Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023.
  • Imposta straordinaria banche. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXIV dedicata alle banche di cui all’art. 1 del TUB (di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) che applicano, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (art. 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136).
  • Contributo di solidarietà temporaneo. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV che, per il solo anno 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (di cui ai commi da 115 a 119 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate (art. 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191).
  • Imposta sul valore delle cripto-attività. Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVI dedicata all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera csexies del TUIR (art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art.1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
  • Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
  • Superbonus. I quadri RS, GN e TN sono stati aggiornati con riferimento ai prospetti relativi alle spese di cui all’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus, Sisma bonus, ecc.) per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024. Inoltre, nei medesimi prospetti, il quadro RS è stato aggiornato per gestire l’esercizio dell’opzione per ripartire la detrazione, per le spese sostenute nel 2022, in dieci quote annuali a partire dal 2023 (art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
  • Società sportive professionistiche. Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” per consentire alle società sportive professionistiche, per i contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023, di esercitare correttamente l’opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112).
  • Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato. Nel quadro RF (rigo RF50) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
  • Opzione per il regime speciale SIIQ e SIINQ. Nel quadro OP è stata prevista un’apposita sezione al fine di poter esercitare l’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare (art. 15, comma 3, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1).
  • Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. I quadri RQ e RM sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
  • Soggetti controllati non residenti (CFC). Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lett. a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).

Redditi società di capitali 2024 con GBsoftware

Di seguito ricordiamo i passaggi per abilitare l’applicazione:

  • Eseguire l’UPDATE del software dal pulsante Pulsante Update
  • Posizionarsi nella “ditta” per la quale si vuole abilitare l’applicazione società di capitali;

Le modalità di abilitazione delle applicazioni

    1. Se l’applicazione società di capitali è stata già utilizzata nell’anno precedente, per abilitarla è sufficiente cliccare su pulsante redditi sc;

Il software chiede se abilitarla, per il nuovo anno, con un messaggio: rispondendo “sì” sarà automaticamente abilitata; rispondendo “no”, l’applicazione non sarà abilitata. Per abilitarla in seguito procedere come illustrato al successivo punto.

Messaggio abilitazione Redditi SC 2024

2. Dalla gestione “Applicazioni”:

    • Abilitazione multipla: cliccando il pulsante pulsante abilitazione multi ditta, è possibile abilitare l’applicazione per più ditte.

Abilitazione multi ditta Redditi SC 2024

    • Abilitazione singola: apporre il check in corrispondenza di “Società di capitali” anno 2023.

Abilitazione singola Redditi SC 2024

Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida online.

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