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La legge riconosce al soggetto che firma la relazione di revisione sul bilancio la possibilità di sottoscrivere i modelli IVA in alternativa all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, consentendo alle società e agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società la compensazione o il rimborso dei crediti IVA.

La sottoscrizione da parte dell’organo di controllo comporta l’attestazione dell’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Pertanto, la norma non pone un obbligo di firma a carico del soggetto che esercita il controllo contabile, ma gli riconosce una facoltà, la cui applicazione comporta l’osservanza di ulteriori obblighi previsti dalla normativa.

La sottoscrizione dei modelli IVA

Il comma 7, dell’art. 10 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, dispone che “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità”, da parte dei soggetti legittimati indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

In alternativa all’apposizione del visto di conformità, i modelli IVA possono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dai soggetti che firmano la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.

Ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., la revisione legale viene esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché, per le società che non redigono il bilancio consolidato, dal collegio sindacale se lo prevede lo statuto. In questo caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Nella dichiarazione annuale IVA, che per l’anno d’imposta 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024, il riquadro riservato alla sottoscrizione da parte dell’organo di controllo si trova nel frontespizio del modello. Invece, per l’istanza di compensazione o rimborso dell’IVA a credito trimestrale, da presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, con il modello IVA TR, l’indicazione per la sottoscrizione è riportata nel riquadro TD, sezione 2, denominato “rimborso e/o compensazione”.

In base al soggetto incaricato alla revisione legale, i modelli IVA possono essere sottoscritti:

  • da un revisore persona fisica iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • dal responsabile della revisione, ad esempio il socio o l’amministratore, nel caso di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • da ciascun membro del collegio sindacale.

Obblighi dell’organo di controllo

Per espressa previsione dell’art. 10 del citato D.L. n. 78/2009, in sede di sottoscrizione dei modelli IVA per il rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito fiscale, l’organo di controllo dovrà attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999. Le verifiche richieste al sindaco-revisore sono le medesime che il legislatore prevede per i soggetti che appongono il visto di conformità. Si precisa, che l’art. 10, D.L. n.78/2009, nel prevedere la modalità alternativa, non richiama la norma sugli adempimenti preliminari richiesti ai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità e indicati all’art. 21 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164 (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 23/12/2009).

Pertanto, all’organo di controllo non viene richiesto di effettuare la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, né stipulare l’apposita polizza assicurativa in seguito alla sottoscrizione dalla dichiarazione IVA.

L’art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999 prevede i seguenti controlli:

  • “a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
  • b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”.

Queste verifiche, con riferimento ai modelli IVA presentati, vengono richieste non solo per evitare errori materiali, di calcolo della base imponibile e di riporto delle eccedenze di credito, ma devono essere finalizzate a controllare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Circolare Agenzia Entrate n.57/2009).

Il controllo consiste nel riscontro formale dell’ammontare delle componenti positive e negative inerenti all’attività d’impresa e rilevanti ai fini dell’IVA. Pertanto, è esclusa una valutazione di merito da parte dell’organo di controllo.

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57/2009, il controllo presuppone, in ogni caso, la corrispondenza del codice di attività economica indicato nel modello IVA con quello risultante dalla documentazione contabile, e dovranno essere verificate eventuali condizioni che potrebbero generare l’eccedenza d’imposta, per esempio la presenza prevalente di operazioni attive con applicazione di aliquote IVA inferiori rispetto a quelle sugli acquisti, presenza di operazioni non imponibili oppure di operazioni non soggette all’imposta.

Dott.ssa Paola Zucchello

TAG Ivaiva trorgano di controllo

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