Il comma 63 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha disposto la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente a quello di fruizione dell’agevolazione, abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente inferiori ad € 80.000.
Disposizioni generali
Il comma 63 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha disposto per l’anno 2023 la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’imposta sostitutiva prevista sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Nello specifico la norma dispone quanto segue:
“Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento”.
La disposizione innanzi indicata si applica alle somme di cui all’art. 1 commi da 182 a 189 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), erogate a titolo di premi di risultato per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa. Per questi importi pagati al lavoratore dipendente è possibile applicare, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, la tassazione sostitutiva nella misura del 10 per cento nel limite di € 3.000,00 lordi di premio erogato.
La soglia indicata aumenta fino ad € 4.000,00 in caso di contratti aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’agevolazione si applica ai datori di lavoro del settore privato ed ai lavoratori dipendenti che nell’anno precedente a quello di percezione delle somme abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente inferiori ad € 80.000, come specificato all’art. 1 comma 186 della Legge di Stabilità 2016 e ribadito dalla Circolare 28/E del 15 giugno 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine della determinazione del limite sopra indicato occorre tenere conto dei redditi percepiti anche in ragione di più rapporti di lavoro, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate, nonché il reddito soggetto a tassazione ordinaria, mentre rimangono esclusi dalla determinazione della soglia i redditi soggetti a tassazione separata.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Per fruire della tassazione sostitutiva, occorre compilare il Rigo C4 presente nella Sezione I del Quadro C del Modello 730/2024 o RC dell’analogo Quadro del Modello Redditi Persone Fisiche 2024. Per la compilazione occorre verificare il limite delle somme erogate sulla base di quanto indicato ai punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica, codificato con il codice 1 in caso di limite di € 3.000 lordi di premio erogato, o con il codice 2 in caso di limite di € 4.000 nelle ipotesi innanzi indicate.
Per quanto riguarda la tassazione, l’imposta sostitutiva viene applicata direttamente dal sostituto di imposta con l’eccezione del caso di espressa rinuncia da parte del lavoratore dipendente o del sostituto di imposta che abbia verificato la sussistenza di condizioni di maggiore convenienza alla tassazione ordinaria per il dipendente stesso.
Infine, occorre anche sottolineare che tali retribuzioni premiali sono esenti da tassazione nel limite del premio stesso se, in luogo del compenso per premi di risultato o di partecipazione agli utili, il dipendente scelga l’erogazione sotto forma di benefit quali rimborsi spese o altre prestazioni a lui corrisposte. Mentre si applica la tassazione ordinaria, calcolata sul valore di cui all’art. 51, comma 4 del TUIR, in caso di percezione delle retribuzioni premiali sotto forma di auto aziendali, prestiti o alloggi.
Novità 2024
L’art. 1, comma 18, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ferme restando tutte le condizioni in precedenza indicate, ha esteso la riduzione della tassazione sostitutiva calcolata nella misura ridotta del 5 per cento in luogo del 10 per cento ai premi ed alle somme erogate nel corso dell’anno di imposta 2024.
Dott.ssa Francesca Sparano
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