I contribuenti che adottano il regime forfetario, di cui all’art.1, commi 54-89, delle Legge n.190 del 23 dicembre 2014 sono esonerati dal versamento dell’Iva quindi da tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/1972.
In questa newsletter vedremo quali sono le causali Iva da utilizzare per le vendite dei soggetti in regime forfetario, in particolare in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso l’estero.
Introduzione
Il trattamento delle operazioni estere per i soggetti forfetari è definito nell’art.1 comma 58 delle Legge 190/2024 che riporta quanto segue:
“58. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:
a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà’ di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”
Operazioni verso altro Stato UE
La newsletter indica le causali Iva da utilizzare in fase di emissione della fattura elettronica e di registrazione della prima nota per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso altro Stato UE.
Cessioni di beni
Non essendo considerate cessioni intracomunitarie vengono meno tutti gli adempimenti connessi a tali operazioni pertanto, i forfetari che vendono beni ad un soggetto UE non sono tenuti:
- ad iscriversi al VIES
- alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni (INTRA 1 – bis)
In Contabilità GB
Questa tipologia di vendite deve essere registrata utilizzando la causale Iva “M02 – Art.1, commi 54-89, L.190/14 (Forfetari)”.
Prestazioni di servizi
Le prestazioni di servizi rese a committenti esteri UE, richiedono invece l’applicazione delle regole ordinarie, vale a dire le disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti.
Pertanto, il contribuente in regime forfetario che svolge prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo intracomunitario, deve:
- iscriversi al VIES
- emettere fattura senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art.7-ter, DPR 633/1972
- compilare l’elenco riepilogativo Intrastat dei servizi reso (INTRA 1-quater)
In Contabilità GB
In questo caso, le causali Iva da utilizzare, sono quelle disponibili per i regimi contabili ordinari quindi:
- N7TU Non imp.art.7 ter(soggetti passivi UE) DPR 633/72
- N7CU Non imp.art.7 – sexies (soggetti passivi. UE)
- N7DU Non imp.art.7 – septies (soggetti passivi UE)
Si ricorda che, il riepilogo delle causali Iva che vanno inserite nella comunicazione Intrastat, relativamente alle prestazioni di servizi, è consultabile dal bottone “Destinazione INTRA” posto nella sezione della causali Iva.
Operazioni verso altro Stato Extra UE
In caso di importazioni, di esportazioni ed operazioni assimilate, come indicato nella norma istitutiva del regime forfetario si applicano gli articoli 8, 8-bis, 9 e 67 del DPR 633/72.
In Contabilità GB
In questo caso sono disponibili per il regime forfetario le medesime causali Iva disponibili per il regime Iva ordinario:
N8 – Non Imponibile Art.8
N8A – Non Imponibile Art.8 Let.A
N8B – Non Imponibile Art.8 Let.B
N8BB – Non Imponibile Art.8 Let.B-bis DPR633/72
N9 – Non Imponibile Art.9
N71 – Non Impon.art.71 DPR 633 (Rep.S.Marino)
N71B -Non Imp.art.71 DPR 633 (Città Vaticano)
Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida on-line, posta in corrispondenza di ogni causale Iva.
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