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La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi inserendo la lettera c-sexies al comma 1 dell’Articolo 67 del TUIR che definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. La Banca d’Italia chiarisce che le criptovalute sono monete digitali decentralizzate e criptate prodotte su internet, le quali rappresentano una raffigurazione digitale di valore e che sono impiegate come mezzo di scambio oppure detenute a scopo di investimento.

Le criptovalute utilizzano la crittografia per garantire la sicurezza, l’immutabilità e la trasparenza delle operazioni, inoltre ogni criptovaluta è associata ad un blockchain, una tecnologia dei registri distribuiti (Distributed Ledger Technology – DLT/blockchain), ossia un database distribuito che possiede regole severe per aggiungere dati, infatti le transazioni memorizzate sono raccolte in una sequenza di “blocchi” uniti tra loro tramite la crittografia, generando così una registrazione in ordine cronologico e non mutabile di tutte le transazioni realizzate fino a quel momento.

La tassazione sulle criptovalute per le persone fisiche

La Legge del 29 dicembre 2022 n. 197 conosciuta come Legge Bilancio 2023 regolamenta la tassazione delle criptovalute In Italia. La normativa stabilisce che i movimenti di criptovalute sono equiparati agli scambi finanziari. Le cripto-attività, attività legate al mondo delle criptovalute, sono le rappresentazioni digitali di un valore stabilito attraverso una procedura elettronica e una tecnologia specifica.

La tassazione sulle criptovalute è, sostanzialmente, il versamento di imposte sugli effettivi guadagni collegati alle attività che coinvolgono criptovalute come, per esempio, Bitcoin, Ethereum , Altcoin, Litecoin e Tether; tali guadagni costituiscono concretamente un reddito.

È fondamentale precisare che la Legge di Bilancio 2023 inserisce le criptovalute e le criptoattività tra gli strumenti finanziari che producono redditi diversi, pertanto occorre applicare un’imposta sostitutiva, ovviamente solo nel caso in cui si genera un capital gain, ovverosia un guadagno in conto capitale identificato dalla differenza, solo nel caso in cui risulti positiva, tra il prezzo di vendita di uno strumento finanziario e il suo prezzo di acquisto. Ai sensi dell’all’art 67 comma 1 del TUIR: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: c)Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;”

In pratica, la tassazione non deriva dal possesso, ma scaturisce dalle operazioni fiscalmente rilevanti, indicate di seguito:

  • Vendita (conversione delle criptovalute in monete FIAT);
  • Acquisto di un bene o un servizio mediante le criptovalute;
  • Acquisto di NFT (non fungible token o oggetti digitali) attraverso le criptovalute.

Normalmente, le tasse sulle criptovalute devono essere pagate nel periodo d’imposta in cui si evidenzia una situazione imponibile, ad esempio, la vendita di criptovalute o il conseguimento di guadagni da attività di mining. Pertanto, è fondamentale tenere traccia di tutte le transazioni e dei guadagni ottenuti al fine di adempiere correttamente a tutte gli obblighi fiscali.

I redditi prodotti dalle criptovalute sono redditi diversi, in base alla legge di Bilancio 2023, devono essere inseriti all’interno del Modello Unico Redditi Persone Fisiche 2024, nel Quadro RT, dove indicare eventuali plusvalenze o minusvalenze da cessione di criptovalute, e nel Quadro RW, con il fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio fiscale. In particolare, all’interno del modello di dichiarazione dei redditi è stata introdotta la nuova Sezione II B dedicata alle cripto-attività che comprende i righi da RT31 a RT39. Inoltre, occorre considerare la presenza anche dei righi RT107 e RT108, nei quali è necessario indicare eventuali rivalutazioni di cripto-attività.

Per determinare l’entità delle tasse occorre sottolineare che il valore soggetto a tassazione è l’importo della criptovaluta conteggiato al momento del cambio in euro e l’imposta sostitutiva unica da applicare sulle plusvalenze è pari al 26%. È fondamentale precisare che esistono ulteriori regole ed agevolazioni fiscali distinte per le criptovalute da approfondire in base al caso specifico, poiché l’entità di tasse da pagare sulle criptovalute dipende da diverse situazioni, tra cui il tipo di attività che si svolge, per esempio: trading, investimenti a lungo termine, mining, etc. ed inoltre occorre considerare i diversi casi in cui si opera come privati o come aziende, etc.

In merito alla tassazione delle criptovalute esiste una soglia di esenzione pari a 2.000,00 € per l’anno di imposta di riferimento che rappresenta una eccezione rispetto all’art 67 comma 1 del TUIR. In altre parole, per creare un guadagno, e quindi ricorrere alla tassazione, la plusvalenza generata dalle criptovalute deve essere superiore ai 2000,00 euro.  Infatti, vale il principio di non assoggettare ad aliquota fiscale redditi non rilevanti.

È necessario valutare che in Italia le criptovalute sono soggette anche all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quindi, in base all’attività svolta, i relativi guadagni potrebbero essere considerati anche reddito di lavoro autonomo e quindi assoggettati alle relative aliquote che variano in base agli scaglioni di reddito complessivo.

Comunque, è importante sottolineare che la tassazione delle criptovalute, sia in Italia che a livello internazionale, è un argomento complesso e in miglioramento, ciò avvalora ulteriormente l’importanza di tenere traccia di tutte le transazioni.

La tassazione sulle criptovalute per le società

Le criptovalute in una società sono considerate come i beni immateriali; quindi, trovano sistemazione nel conto economico tra le immobilizzazioni immateriali. Esse determinano reddito d’impresa ai fini IRES o IRAP solo se sottoposte ad alcune operazioni:

  • vendita in moneta FIAT;
  • trasformazione in altri beni;
  • acquisti di NFT;
  • impiego nello staking, cioè bloccare una definita quantità di una criptovaluta per conseguire un prestabilito guadagno.

Diversamente, la presenza delle criptovalute all’interno del bilancio aziendale non si cumulerà con i redditi d’impresa e quindi non sarà soggetta a tassazione.

Sanzioni e sanatoria per i guadagni da criptovalute non dichiarati

Con riferimento all’articolo 5 del Decreto Legge 167/90, la sanzione per la mancata dichiarazione delle criptovalute nel quadro RW può variare dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. La sanzione in oggetto potrebbe aumentare nel caso in cui il wallet non dichiarato e detenuto in uno Stato inserito nella black list.

La legge di Bilancio 2023 ha stabilito la procedura per regolarizzare le cripto-attività ed i relativi redditi da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate (ai sensi dellarticolo 5 del DPR n. 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 detenevano cripto-attività, incluse le cripto-valute violando obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno evitato di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La sanatoria è ammessa per i periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento. A tal fine occorre sanare la propria posizione inviando volontariamente un’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, mediante un modello prestabilito (provvedimento del 7 agosto 2023 Agenzia delle entrate) e pagando un importo adeguato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. La normativa prevede:

  1. L’invio dell’istanza di regolarizzazione del richiedente;
  2. il versamento della sanzione per omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
  3. il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

I rischi collegati alle criprovalute

La Banca d’Italia effettua la sorveglianza sulle cripto-attività nell’esercizio delle sue molteplici funzioni: di controllo preventivo sugli intermediari vigilati; di sorveglianza sul regolare andamento del sistema dei pagamenti; di tutela della stabilità monetaria e finanziaria; di opposizione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; di tutela della clientela. In Europa, in merito alla strategia sulla finanza digitale definita dalla Commissione nel settembre 2020, sono state presentate alcune proposte legislative, tra cui: il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) e il Digital Operational Resilience Act (DORA).

La normativa antiriciclaggio italiana, di cui al d.lgs. 231/2007, modificato dal d.lgs. 125/2019 in recepimento della direttiva AML V18, espone una nozione sia di valuta virtuale (in cui rientrano le cripto-attività con finalità sia di pagamento che di investimento) sia di prestatore di servizi in tale comparto (VASP – Virtual Asset Service Provider), obbligato all’adeguata verifica, conservazione dei dati e delle informazioni e di segnalazioni delle operazioni sospette.

 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

TAG criptocriptovalute

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