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Redditi Società di Persone 2024: disponibile applicazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28/02/2024 “Redditi 2024-SP”, ha approvato il modello e le istruzioni della dichiarazione Redditi Società di Persone 2024 anno imposta 2023.

Effettuando l’update del software, da oggi è disponibile l’applicazione Redditi Società di Persone 2024. Il modello viene utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno, al fine di determinare la quota di reddito, o perdita, imputabile a ciascun socio o associato.

Modalità di presentazione

La dichiarazione Redditi Società di Persone deve essere presentata per via telematica, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato.

Termine di prestazione

Vi sono due specifiche fattispecie che identificano i termini di presentazione del modello in questione:

periodo di imposta  in corso al 31/12/2023, il termine di presentazione del modello redditi SP 2024 è fissato al 15/10/2024 o al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
periodo di imposta  in corso al 31/12/2024, tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica delle società  con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare oppure entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Principali novità apportate al modello Redditi SP 2024:

Le principali novità contenute nel modello SP2024 sono le seguenti:

  • Immobili sequestrati. Nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF e tra i componenti negativi del quadro RG, è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato  secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR;
  •  Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato. Nei quadri RF, RG e RE (righi RF50, RG23 e RE18A) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arte e professioni esercitate in forma associata trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209);
  • Plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus. Nella sezione II del quadro RL è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2024, un’ulteriore fattispecie di reddito diverso da assoggettare ad imposizione costituita dalle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus (art. 1, commi da 64 a 66, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
  • Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
  • Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile. Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022) , e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023;
  • Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
  • Superbonus. I quadri RP e RN sono stati aggiornati per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104);
  • Imposta sul valore delle cripto-attività. Nel quadro RW è stata prevista la nuova disciplina fiscale relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • Soggetti controllati non residenti (CFC). Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR);

Modello Redditi Società di Persone 2024 con GBsoftware

  • Eseguire l’UPDATE del software dal pulsante Pulsante Update;
  • Posizionarsi nella DITTA per la quale si vuole abilitare l’applicazione Società di Persone;

Le modalità di abilitazione dell’applicazione sono due:

    1. Se l’applicazione “Società di Persone” è stata già utilizzata nell’anno precedente, per abilitarla è sufficiente cliccare su Pulsante Società di Persone. Il software chiede se abilitarla, per il nuovo anno, con un messaggio: rispondendo “sì” sarà automaticamente abilitata; rispondendo “no” l’applicazione non sarà abilitata. In seguito per abilitarla procedere come illustrato al successivo punto.

Messaggio abilitazione Redditi SP 2024

  1. Dalla gestione “Applicazioni”:
      • Abilitazione multipla: cliccando il pulsante Tasto Abilitazione Multi Ditta è possibile abilitare l’applicazione per più ditte contemporaneamente.

Abilitazione Redditi SP 2024 multi ditta

      • Abilitazione singola: apponendo il check in corrispondenza di “Società di Persone” anno 2023.

Abilitazione singola Redditi SP 2024

Nella guida online dell’applicazione Società di Persone 2023 sono presenti le istruzioni per l’utilizzo del modello.

Modello Redditi SP 2024

Applicazioni Software collegate all’articolo:

TAG redditi spsocietà di personeSPsp2024

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