Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Testo: in vigore dal 03/12/2005
Art. 63 – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.
Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non e’ necessaria quando la procura e’ conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.
Quando la procura e’ conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e’ data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
Il Ministero delle finanze può autorizzare all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell’amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L’autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato.
Il Ministero tiene l’elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all’amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell’elenco previsto nel precedente comma, e’ vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d’impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e’ punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Articolo aggiornato al 08/06/2009