Dichiarazioni fiscali
Le novità del modello 770
La deduzione non è limitata a quelli assunti nei limiti della quota obbligatoria.
L’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che nella determinazione della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive (Irap) sono ammesse in deduzione (unitamente ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese relative agli apprendisti e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo) le spese relative ai lavoratori disabili.
La risoluzione n. 142 del 26 novembre 2004 chiarisce la possibilità di dedurre dalla base imponibile Irap le spese sostenute per tutti i disabili, sia nell’ipotesi che siano stati assunti in forza delle disposizioni recate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sia nell’ipotesi che si tratti di disabili come definiti dall’articolo 1 della legge n. 68 del 1999.
Secondo l’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, appartengono alla categoria dei disabili:
le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità; le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. In base alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (legge abrogata dall’articolo 22 della legge 68/1999), sono considerati invalidi civili “coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo”.
Con la risoluzione 142/E del 2004 è stata esplicitamente prevista la possibilità di dedurre le spese per i disabili assunti in base alla legge 482/1968, in quanto l’articolo 18 della stessa legge, concernente le disposizioni transitorie e finali, al comma 1, stabilisce che “i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa”.
A sostegno di tale interpretazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato, inoltre, che nel passaggio dalle vecchie liste del collocamento obbligatorio ai nuovi elenchi è stata dichiarata la validità delle esistenti graduatorie con una nuova graduatoria unica, dove vengono riportati i vecchi e i nuovi iscritti, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
In base alla risoluzione n. 64/E del 16 maggio 2006, la deduzione dalla base imponibile Irap delle spese relative ai disabili prescinde dalla circostanza che i disabili presenti in organico siano stati assunti per concorrere alla formazione della quota di riserva obbligatoria prevista dall’articolo 3 della legge 68/1999, oppure siano stati riconosciuti disabili in costanza del rapporto di lavoro.
L’articolo 3 della citata legge n. 68, in tema di quote di posti di lavoro riservati a disabili, prevede che “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”. La deduzione delle spese sostenute per i disabili, tenuto conto che la finalità della disposizione recata dal Dlgs 446/1997 è quella di rendere meno oneroso l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro di tali soggetti, viene quindi riconosciuta sia ai disabili assunti per rispettare i limiti posti dalla legge 68/1999, sia a quelli che sono stati riconosciuti disabili solo in un momento successivo all’assunzione e che sono ininfluenti ai fini del rispetto della quota di riserva obbligatoria.
La stessa risoluzione in esame ha, altresì, chiarito che, nel caso di sopravvenuta inabilità in costanza di rapporto di lavoro, l’esclusione dalla base imponibile Irap decorre dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, così come definito dall’articolo 1 della legge 68/1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti. Non rileva, quindi, la data in cui la certificazione è pervenuta al datore di lavoro.
Nel modello Irap per le società di capitali, le deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 446/1997 vengono indicate in appositi righi, di cui uno è riservato alle spese sostenute per i disabili e per gli apprendisti.
Nel modello Irap per le persone fisiche, società di persone, enti non commerciali e amministrazioni pubbliche, tali deduzioni vengono, invece, indicate in caselle all’interno del rigo “deduzioni”, presente all’interno delle varie sezioni riservate ai soggetti che svolgono attività commerciale, agricola, di lavoro autonomo o istituzionale, nel caso, quest’ultimo, di enti pubblici. Anche se in talune rare ipotesi sono previste delle differenze, il rigo “deduzioni” si presenta quasi sempre nel modo sotto riportato.
Notizia aggiornata al 14/09/2005