Anche quando assolve la funzione di bene strumentale, non è ammortizzabile: ha una vita illimitata
L’articolo 30 del Dpr n. 633/72 dispone che “il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione… c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche …”.
Non essendo dunque il terreno un bene ammortizzabile, il rimborso della relativa Iva non è possibile.
Partendo dalla conclusione (recentemente confermata anche dalla Ctp di Firenze con sentenza n. 29/2005 del 20.04.2005), vediamo quindi quali sono le relative motivazioni.
La questione verte intorno al concetto di bene ammortizzabile. La tesi contraria alla soluzione prospettata si basa sull’assunto che il terreno edificabile acquistato costituisce un bene immobile strumentale e pertanto ammortizzabile: in sostanza, secondo tale tesi, ai fini fiscali, bene strumentale e bene ammortizzabile sono la stessa cosa, due espressioni diverse per indicare il medesimo concetto.Ma una tale conclusione è priva di fondamento: beni strumentali e beni ammortizzabili non sono infatti la stessa cosa.
L’articolo 67 del Tuir (oggi articolo 102) prevedeva del resto, espressamente, “la non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati in aderenza al codice civile”.
A questo si aggiungeva poi l’esclusione di ammortizzabilità dei terreni anche da parte della tabella approvata dal ministero delle Finanze con decreto del 31.12.1988. Anche la Ctc, con decisione n. 2928 del 20 luglio 1995, ha infatti riconosciuto che “poiché la tabella, approvata dal Ministero delle finanze con decreto 29 ottobre 1974, non contempla i terreni tra i beni ammortizzabili, le quote di ammortamento relative ad essi non sono deducibili dal reddito d’impresa”.
E’ chiaro infatti che non essendo i terreni un bene “deperibile” o “consumabile”, tale categoria non era stata inserita nella tabella citata. Non essendo stata inserita nella tabella, è logico che non sia possibile determinare la relativa quota di ammortamento applicabile. Ma ciò non è possibile non perché i terreni non siano stati (magari anche erroneamente) indicati nella tabella, ma perché, in base al disposto della legge, proprio per il fatto che non erano beni ammortizzabili, non potevano essere inseriti in detta tabella: prima viene la norma di rango legislativo e poi il decreto ministeriale.
L’articolo 67 del Tuir, del resto, richiama espressamente la disciplina posta dal codice civile, laddove, all’articolo 2426, si stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali, “la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione… “.
Tale procedura di ammortamento è ammessa quindi a condizione che il bene abbia “un’utilizzazione limitata” nel tempo, cosa che certamente non si verifica nel caso dei terreni.
Come detto, la tesi contraria si basa sulla considerazione che, essendo il terreno edificabile un bene strumentale, questo è anche ammortizzabile.
Ma anche questa assimilazione di concetti è errata. I due concetti, come detto, indicano due cose completamente diverse. Per regola generale, infatti, i terreni, anche laddove assolvano la funzione di bene strumentale, non sono ammortizzabili, in quanto hanno una vita illimitata (come confermato anche dalla risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004). I terreni non sono ammortizzabili dato che, per la loro natura, non sono suscettibili di deperimento e consumo e, quindi, difettano del requisito necessario, sia per la normativa civilistica sia per quella fiscale, affinché l’ammortamento stesso possa essere effettuato (vedi anche circolare 10 aprile 1991, n. 11).
L’ammortamento, del resto, è una procedura tecnico-contabile attraverso la quale si ripartisce nei vari esercizi l’onere del deperimento e del consumo relativo all’utilizzazione di beni strumentali di durata pluriennale. E’ quindi chiaro che i terreni non possono essere considerati beni ammortizzabili.
Il principio contabile n. 16 (Cndcr), al paragrafo “D.XI) Ammortamento”, prevede infatti che “tutti i cespiti vanno assoggettati ad ammortamento salvo i fabbricati civili e quei cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni”.
Secondo il principio contabile, perfino nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell’ammortamento, sulla base di apposite stime.
I terreni, dunque, ancorché assolvano la funzione di bene strumentale, non sono ammortizzabili.
Del resto, nella normativa Iva non si fa riferimento al carattere strumentale, ma solo a quello “ammortizzabile”.
La norma è riferita quindi solo alla possibilità di sottoporre il bene alla procedura di ammortamento e non anche al suo carattere strumentale.
Notizia aggiornata al 09/09/2010