Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
Art. 81 – Reddito complessivo
- Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e’ considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.
Articolo aggiornato al 07/09/2010