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Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
In vigore dal 17 luglio 2011
Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23

Articolo 16 – Determinazione dell’imposta

Nota: Ai sensi dell’art. 23, comma 6 decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 6 luglio 2011; data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che ha modificato il presente articolo.

 

  1. L’imposta e’ determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonchè nei commi 1 e 2 dell’articolo 45.
    1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
    a) all’articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per cento;
    b) all’articolo 6, si applica l’aliquota del 4,65 per cento;
    c) all’articolo 7, si applica l’aliquota del 5,90 per cento.2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota dell’8,5 per cento.3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Articolo aggiornato al 13/10/2011

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