Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 2 – Soggetti passivi.
- Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
- Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
- 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
Articolo aggiornato al 07/09/2010