L’art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, con oggetto «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» (“Decreto Adempimenti”), è intervenuto in materia di comunicazioni obbligatorie previste in presenza di variazioni del luogo di conservazione o del soggetto incaricato alla tenuta delle scritture contabili, di cui all’art. 35 del d.P.R. 633 del 1972.
Disposizioni generali
L’art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, con oggetto «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» (“Decreto Adempimenti”), è intervenuto integrando quanto disposto in materia di comunicazioni obbligatorie in presenza di variazioni del luogo di conservazione o del soggetto incaricato alla tenuta delle scritture contabili.
In conseguenza delle nuove disposizioni, l’incaricato alla conservazione delle medesime scritture è legittimato, in caso di cessazione dell’incarico e di inerzia del contribuente, a procedere con la comunicazione di recesso dall’incarico all’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico l’art. 4 del “Decreto Adempimenti”, al fine di disciplinare tale nuova opzione per l’incaricato, aggiunge il comma 3-bis all’art. 35 del d.P.R. 633 del 1972, in materia di “Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività”.
A tal riguardo occorre ricordare che, in materia di comunicazioni obbligatorie, il comma 3 del menzionato articolo stabilisce che:
“In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Pertanto, in ragione delle recenti modifiche introdotte, in caso di tenuta delle scritture contabili affidate a terzi e di cessazione dell’incarico, il tenutario può procedere, se il contribuente non provvede, alla comunicazione prevista dal comma 3 ed innanzi indicata.
In particolare, il nuovo comma 3-bis stabilisce che il tenutario uscente nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine disposto dal menzionato comma 3 (trenta giorni dalla variazione), possa procedere alla comunicazione di cessazione dell’incarico presso l’Agenzia delle Entrate dopo aver avvisato il contribuente tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, come di seguito indicato:
“Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. […]”
Inoltre, una volta effettuata la comunicazione e a partire dalla data di invio della comunicazione stessa, si considera il domicilio fiscale del contribuente quale luogo di tenuta delle scritture contabili, come la norma stessa dispone:
“Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente”.
Il modello della comunicazione
Il modello da utilizzare per la comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2024, come indicato nella Circolare n.9/E del 2 maggio 2024:
“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619, sono stati approvati il modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario, unitamente alle istruzioni per la compilazione, e le relative modalità di trasmissione”.
A tal riguardo, sia la Circolare che il provvedimento, hanno chiarito che la trasmissione della comunicazione deve avvenire esclusivamente mediante procedura Web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e che, una volta effettuata la comunicazione, verrà rilasciata una specifica attestazione di cessazione dell’incarico di depositario, che rimarrà disponibile nell’area riservata dell’incaricato e del cliente depositante.
Infine, come specificato nel provvedimento, la data di disponibilità della procedura Web sarà resa nota con un apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia dell’Entrate e, a partire da questa data, sarà possibile procedere con la trasmissione anche delle comunicazioni di cessazione avvenute a far data dall’entrata in vigore dell’art. 35, comma 3-bis del d.P.R. 633/72, corrispondente al 13 di gennaio 2024.
Dott.ssa Francesca Sparano
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